Sono stati istituiti con la risoluzione 58 /E i tre codici tributo “CFZP”, “CFAS” e “CFLD” e le istruzioni per il versamento, tramite il modello F24 Elide, dei contributi forfettari previsti per l’emersione del lavoro irregolare di cittadini extracomunitari
Ricordiamo che la sanatoria e stata istituita dal decreto Rilancio e permette di dichiarare i rapporti di lavoro irregolari da parte dei datori di lavoro e anche di richiedere permessi di soggiorno temporanei per lavoratori extracomunitari con permesso scaduto, senza conseguenze penali . La norma regolata dall'art. 103 , riguardava i settori dell'agricoltura, pesca, lavoro domestico e assistenza alle persone . (cfr. per i dettagli l'articolo "Regolarizzazione rapporti di lavoro..." sia per lavoratori italiani, comunicti che extracomunitari. Il termine per le domande è scaduto lo scorso 15 agosto 2020.
La sanatoria 2020 si è chiusa con circa 220 mila domande presentate . I datori di lavoro agricolo e domestico hanno presentato online 207.542 richieste per far emergere rapporti già esistenti o instaurarne di nuovi. A queste si aggiungono 12.986 richieste di permesso di soggiorno temporaneo presentate direttamente da cittadini stranieri che avevano già lavorato in quei settori.
Per accedere alle procedure di emersione sono richiesti i seguenti versamenti :
- un contributo amministrativo prima dell'invio della domanda, a nome del datore di lavoro o del lavoratore
- un contributo forfettario a carico solo dei datori di lavoro per gli obblighi retributivi e previdenziali arretrati, cui il il datore di lavoro si è impegnato all'atto della presentazione della domanda . Un terzo delle somme sarà riversato dall'INPS ai lavoratori stessi , un terzo sara incamerato dallo stato come contributo fiscale, un terzo costituira versamento ai fini della pensione del lavoratore
1. Per quanto riguarda il primo , l'Agenzia delle entrate ha istituito con la risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020, i codici tributo per il versamento del contributo amminisitrativo con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” del contributo amministrativo.
2 . L'ammontare invece del contributo forfettario relativo agli obblighi retributivi, contributivi e fiscali legati alla sanatoria è stato definito con il decreto ministeriale 7 luglio 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali," pubblicato in GU l'8 settembre 2020 .
Sul tema è stata anche emanata una circolare interministeriale pubblicata il 30 settembre 2020 . Vi si legge oltre al riepilogo di quanto già chiarito dall'Agenzia e dall'INPS, che il contributo forfettario, a titolo retributivo, contributivo e fiscale, è dovuto esclusivamente per le dichiarazioni di emersione aventi a riferimento la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini non comunitari.
Il periodo per il quale il contributo forfettario è dovuto, è compreso tra la data di decorrenza del rapporto irregolare –– come dichiarata nell’istanza di emersione – e la data della stessa istanza.
Il pagamento da parte del datore di lavoro del contributo forfettario dovrà essere effettuato prima della stipula del contratto di soggiorno. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, al momento della convocazione delle parti, provvederà alla verifica dell’importo del contributo versato.
Le somme versate a titolo di contributi forfettari non saranno restituite in tutte le ipotesi in cui la procedura, per qualunque motivo, non vada a buon fine (inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione)
va determinato calcolando i seguenti importi, per ogni mese o frazione di mese di lavoro irregolare oggetto dell’istanza di emersione, nelle seguenti misure:
- 300,00 euro per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- 156,00 euro per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, sebbene non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
- 156,00 euro per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
In sede di compilazione del modello F24 Elide, sono da utilizzare i seguenti codici:
“CFZP” denominato “Contributo forfettario 300 euro - emersione lavoro irregolare - settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse - DM 7 luglio 2020”
“CFAS” denominato “Contributo forfettario 156 euro - emersione lavoro irregolare - settori assistenza alla persona - DM 7 luglio 2020”
“CFLD” denominato “Contributo forfettario 156 euro - emersione lavoro irregolare - settore lavoro domestico e sostegno al bisogno familiare - DM 7 luglio 2020”.
nella sezione “Contribuente” vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro, nella sezione “Erario ed altro” sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”
- nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del lavoratore
- nel campo “codice”, i codici tributo “CFZP”, “CFAS” o “CFLD”
- nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”;
- nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 300,00 euro (per il codice “CFZP”) oppure di 156,00 euro (per i codici “CFAS” e “CFLD”), per ciascun mese o frazione di mese.
Si ricorda anche che l'INPS ha definito gli ulteriori adempimenti previdenziali relativi al prosieguo dei rapporti con i lavoratori interessati con la circolare n. 1010 del 11.9.2020 . Si legga in merito l'articolo "Sanatoria: le istruzioni INPS per i datori di lavoro"