Con Risposta a interpello n 320 dell’8 settembre l’Agenzia delle Entrate parla di contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio nel caso di operazione di trasformazione involutiva di società (s.a.s.) in ditta individuale e chiarisce che il contributo spettante va calcolato in base ai dati della società estinta quando nel periodo tra il 1 gennaio 2019 e il 30 aprile 2020 l’attività sia portata avanti dal socio pur se come ditta individuale proseguendo l'attività della società estinta.
L’istante titolare della ditta individuale riferisce che nel 2019 era socio di una società di cui l’unico socio accomandante, comunicava la sua volontà di recedere.
Nel 2020 l’istante, socio superstite della stessa società, decideva di liquidare la quota all’altro socio e proseguire l’attività come ditta individuale procedendo ad una trasformazione involutiva e assumendo attività e passività della società estinta e assicurando la continuità aziendale tra società e la ditta individuale.
L’istante chiede se può avvalersi del contributo a fondo perduto previsto dall’art 25 del Decreto Rilancio rivolto a imprese, lavoratori autonomi e titolari di reddito agrario che non abbiano cessato l’attività alla data di presentazione della istanza.
Egli sottolinea peraltro che tutti coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 1 gennaio 2019, secondo quanto previsto dalla norma, possono, ai fini dell'ottenimento della agevolazione, non tenere conto dei requisiti del comma 4 dello stesso articolo ossia del calo del fatturato rispetto all’anno precedente.
L’istante domanda se il contributo debba essere calcolato in capo alla società ovvero in capo alla ditta individuale ossia se debba fare riferimento al calo del fatturato della società che nel 2019 esisteva ancora oppure fare riferimento ad una esclusione di quanto previsto dal comma 4 trattandosi nel suo caso di ditta costituita nel 2020.
Egli suggerisce una soluzione interpretativa secondo la quale avendo continuato di fatto l’attività della società estinta si può considerare un fenomeno successorio per cui il calcolo del fatturato vada fatto in capo alla società ( confrontando il fatturato dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020) nonostante il soggetto societario si fosse già estinto trsformandosi in ditta individuale.
Egli cita per avvalorare la sua tesi una Sentenza della Corte di Cassazione che recita testualmente “Qualora, alla estinzione della società, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, nè i diritti di credito ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.
L’agenzia in risposta all'istante fa riferimento alla Circolare n 22/E del 2020 sulle operazioni di riorganizzazione che a sua volta si riferisce alla circolare n 15/E del 2020 in relazione ai soggetti aventi causa di una operazione di riorganizzazione aziendale nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 30 aprile 2020 si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi, sia per il calo del fatturato.
Nel caso in cui, nel periodo suddetto, l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come ditta individuale e la riduzione del fatturato è da determinare tenendo conto dell’ammontare relativo al 2019 della società di persone preesistenze in quanto non vi è una attività neocostituita.
L’istante potrà fruire del contributo secondo quando previsto dall’art 25 comma 5 ossia calcolando il contributo spettante applicando una percentuale (variabile al variare dei ricavi e compensi percepiti e indicata dalla norma) alla differenza tra l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato dello stesso mese del 2019.