In data 28 luglio 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale della UE la Decisione n 1105 del 24 luglio 2020 che autorizza l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2023.
Già in data 3 luglio il MEF Ministero delle Finanze comunicava dell’accordo politico raggiunto.
Si legga in proposito l’articolo Italia autorizzata allo split payment fino al 30 giugno 2023
Lo split payment è il meccanismo di scissione dei pagamenti IVA, introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (Legge n. 190 del 2014) e si applica per evitare la c.d. evasione da riscossione. Infatti, non è il fornitore che versa l’Iva, ma il cliente. Attraverso tale meccanismo, gli enti della Pubblica Amministrazione che effettuano acquisti di beni e di servizi, versano l’IVA a debito risultante dalla fattura dei propri fornitori direttamente all’Erario e versano ai propri fornitori il totale fattura al netto dell’IVA.
Per assicurare certezza giuridica a tutti coloro che sono coinvolti nelle operazioni soggette a questa particolare disciplina, l’individuazione dei soggetti per i cui acquisti trova applicazione il meccanismo dello split payment è effettuata dal Ministero dell’Economia, con appositi elenchi; l’inclusione in questi elenchi determina effetto costitutivo.
Chi sono i soggetti obbligati allo split payment:
- Gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- Le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- Le società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);
- Le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche (art. 2359, comma 1, n. 1);
- Le società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche;
- Le società quotate inserite nell’indice FT E MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
- Gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.
Il meccanismo dello split payment si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, documentate mediante fattura e funziona in questo modo:
il cedente o prestatore che effettua operazioni assoggettate allo split payment deve emettere la fattura con le modalità ordinarie e indicare il riferimento all’art. 17-ter del D.P.R. 633/72.
Nella fattura elettronica, l’obbligo è assolto riportando nel campo “esigibilità IVA” il valore “S” scissione dei pagamenti.
Il fornitore non è tenuto al pagamento dell’imposta applicata, poiché tale obbligo ricade sulla Pubblica Amministrazione o società acquirente. La fattura deve comunque essere registrata nel registro delle fatture emesse secondo le regole generali di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 633/72, avendo cura di non computare l’Iva nelle liquidazioni periodiche.
Qualora nella fattura non venga inserita la dicitura split payment, l’azienda che ha emesso la stessa è soggetta al pagamento di una sanzione compresa tra un minimo di 1.000 Euro e un massimo di 8.000 Euro.