Nei giorni scorsi l'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento sul diritto al bonus 1000 euro di maggio riconosciuto grazie al Decreto Rilancio ai professionisti e collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS . Ha affermato, nella circolare 25/E 2020, che il calcolo per la verifica del calo di reddito va effettuato sulla base delle spese sostenute e non in modo forfettario anche per i professionisti che adottano il regime contabile forfettario.
La norma prevedeva in particolare per il bonus maggio INPS (incrementato a mille euro rispetto a marzo e aprile) il requisito della riduzione di almeno il 33% del reddito (principio di cassa) del 2° bimestre (marzo e aprile) 2020, rispetto al reddito del 2° bimestre (marzo e aprile) 2019
Vedi per maggiori dettagli l'articolo "Indennità Covid maggio calcolo redditi anche per i forfettari"
La novita non è di poco conto anche perche a rigor di logica va necessariamente applicata anche ai professionisti in regime forfettario cd. Ordinistici ovvero iscritti non alla gestione separata ma alle Casse previdenziali professionali . Le Casse, tra l'altro hanno già iniziato ad accettare le domande e ad erogare la tranche di maggio ma solo con il decreto Agosto hanno visto la conferma degli stanziamenti necessari da parte del Governo.
Ancora una volta un corto circuito tra normativa e prassi potrebbe costringere le Casse professionali a rivedere le autorizzazioni o i dinieghi dei bonus maggio ma non si sa se saranno possibili richieste retroattive per i professionisti in regime forfetario che risultassero avere diritto, sulla base dei nuovi calcoli, oppure annullamenti e restituzioni di quanto già erogato per chi invece non rispondesse ai requisiti.
Va anche sottolineato che si avvicina la scadenza per la richiesta, anche se necessaria solo per chi non aveva già fruito dei precedenti bonus di marzo e aprile.
Il termine è fissato infatti al 14 settembre. Sarà necessario per i professionisti ordinistici quindi seguire le indicazioni della propria Cassa di appartenza per la gestione dell'eventuale riesame. In materia è intervenuta ieri anche la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro che contesta apertamente l'interpretazione dell'Agenzia con una dettagliata analisi normativa e chiede un chiarimento ministeriale .(l'approfondimento è allegato in fondo all'articolo)
Riepiloghiamo di seguito le modalità e i requisiti aggiornati con il Decreto Agosto.
Possono fare richiesta di bonus maggio alle rispettive Casse entro il 14 settembre 2020, con le modalità indicate nei rispettivi siti istituzionali, i liberi professionisti non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che si trovano in una di queste 2 condizioni:
- iscrittI alle casse previdenziali degli ordini in data anteriore al 1° gennaio 2019 che:
- nell’anno di imposta 2018 abbiano conseguito un reddito professionale non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;OPPURE
- nell’anno di imposta 2018 abbiano conseguito un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
(Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.
Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività).
- iscritti nel corso dell’anno 2019 ed entro il 23 febbraio 2020 che dichiarino di aver conseguito un reddito professionale non superiore a 50.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.