È andato in Gazzetta Ufficiale n 261 del 21 ottobre il Decreto attuativo del Ministero del Lavoro che disciplina:
- le procedure di iscrizione e cancellazione degli enti
- le modalità di deposito degli atti
- le regole di predisposizioni, tenuta, conservazione e gestione del registro unico
- le modalità di comunicazione dei dati tra il registro imprese e il RUNTS
Si ricorda che tutte le istanze, richieste e comunicazioni da parte degli ETS, incluse le richieste di iscrizione devono essere presentate agli uffici competenti del RUNTS in via esclusivamente telematica che consente l’identificazione legale del mittente e il relativo rilascio, dopo gestione della pratica, di ricevuta di ricezione e protocollazione da parte della amministrazione.
Il RUNTS sostituirà tutti i registri locali, essendo appunto nazionale anche se gestito su base territoriale da regione e provincie autonome.
In esso confluiranno gli attuali registri delle Organizzazioni di volontariato (ODV) e di promozione sociale (APS).
Il RUNTS è strutturato con le seguenti sezioni:
- ODV (Organizzazioni di Volontariato),
- APS (Associazioni di Promozione Sociale),
- enti filantropici,
- Imprese Sociali comprese le cooperative sociali,
- Reti Associative,
- Società di Mutuo Soccorso;
- altri ETS (Enti del Terzo settore).
È importante sottolineare che L’art 15 del DM n 106/2020 prevede espressamente che le associazioni e le fondazioni del terzo settore possono in deroga al DPR 361/2000 acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione al registro unico. L’iscrizione determina in capo all’ente l’acquisizione di personalità giuridica.
L’iscrizione al RUNTS ha benefici ma anche dei costi, perciò, sarà necessario valutare nei singoli casi la convenienza di iscriversi.
Svantaggi:
- costi da sostenere per adeguare entro il 31 ottobre 2020 l’atto costitutivo o lo statuto alle norme del codice del Terzo Settore o a quelle dell’impresa sociale
- costi legati alla redazione e al deposito del bilancio. L’ente del Terzo Settore che si iscriverà nel Registro Unico dovrà redigere un bilancio vero e proprio su modello. Tale bilancio dovrà poi essere depositato presso il Registro Unico. È possibile quindi che l’apparato contabile dell’ente non profit di piccole dimensioni attualmente permetta di redigere il semplice rendiconto annuale. Ma è da sottolineare che la documentazione contabile non sia sufficiente per redigere il bilancio richiesto dal Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.
- se l'associazione è stata costituita con atto costitutivo o statuto redatto con la forma di scrittura privata registrata le successive modifiche dovranno avere tale forma e perciò registrata presso l'agenzia delle entrate.
Vantaggi:
- se l’ente del Terzo Settore ha interesse ad ottenere il riconoscimento giuridico, l’iscrizione nel Registro Unico, malgrado i costi da sostenere, può essere più efficace rispetto all’iter previsto dal DPR 361/2000.
- l’ente del Terzo Settore che deciderà di iscriversi al Registro Unico avrà una serie di agevolazioni di carattere fiscale, rispetto a chi non deciderà di iscriversi.
- Il D.Lgs 117/2017 disciplina le regole fiscali e civilistiche degli ETS, che tuttavia non possono prescindere dalle attività da loro svolte in via prevalente, a seconda delle quali l’Ente assumerà carattere commerciale o non commerciale. È importante operare tale distinzione in quanto è previsto l’assoggettamento a differenti regimi premiali a seconda della diversa tipologia di Ente. Ci saranno agevolazioni previste indistintamente a favore di tutti gli ETS e misure applicabili ai soli enti configurabili come “non commerciali”.
- l'art 79 del Codice del Terzo Settore esclude dal reddito imponibile degli ETS non commerciali i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente e i contributi erogati da amministrazioni pubbliche.