Termini riaperti fino al 14 dicembre per le domande di prepensionamento dei lavoratori poligrafici in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso al prepensionamento , e il cui termine decadenziale per la domanda sia scaduto nel periodo di emergenza COVID (dopo il 1° febbraio 2020 ). Questa la novita introdotta dal decreto Agosto convertito in legge .
Dopo il messaggio n. 3874 Inps interviene ora con nuove istruzioni attraverso la circolare 126 del 6 novembre 2020 .
Sul tema erano state fornite le istruzioni operative con la circolare n. 93 del 6 agosto 2020, mentre con il messaggio n. 3227 del 4 settembre 2020 era stato rilasciato il modello di domanda.
La nuova circolare in particolare chiarisce
- il termine decadenziale per la presentazione della domanda di pensione;
- quali sono i soggetti rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione;
- la rimessione in termini e decorrenza del trattamento pensionistico.
I particolare riguardo alle alle domande presentate alla data del 6 novembre 2020 le Strutture territoriali verificano il rispetto del termine decadenziale ordinario (60 giorni dalla data di ammissione al trattamento di integrazione o dalla data di maturazione dei requisiti. Se rispettato , si procede alla loro lavorazione facendo salva, in presenza di tutti i requisiti di legge, la decorrenza del trattamento pensionistico dal mese successivo alla presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
Se invece le domande siano state presentate dopo la scadenza sopracitata le Strutture territoriali procedono alla loro lavorazione e, in presenza di tutti i requisiti di legge, differiscono la decorrenza del trattamento pensionistico alla data di novembre 2020 (prima decorrenza utile in forza della rimessione in termini del Decreto Agosto convertito in legge , ovvero al mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, se intervenuta dopo la predetta data.
Eventuali provvedimenti di reiezione di tali domande dovranno essere riesaminati d’ufficio in applicazione delle istruzioni fornite
Di conseguenza, entro il 14 dicembre 2020 devono presentare la domanda di pensione avvalendosi della rimessione in termini , solo i soggetti che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, non hanno presentato la predetta domanda ed i cui termini decadenziali per la presentazione della stessa sono scaduti successivamente al 1° febbraio 2020 ma non oltre il 14 dicembre 2020.
Ricordiamo che la norma prevede la possibilità di prepensionamento per i lavoratori dipendenti di imprese editrici che abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, e siano state ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale nel limite delle unità ammesse da un decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Il requisito richiesto ai lavoratori per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 è un’anzianità contributiva di almeno 35 anni nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti che deve essere maturata entro il periodo di utilizzo della CIGS e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
La procedura di domanda è attualmente reperibile sul sito inps “Pensione Anticipata Prepensionamento Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019”. La domanda puo essere presentata direttamente dal cittadino o attraverso patronati e altri soggetti abilitati .
- Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato all’Istituto, SPID, Carta nazionale dei servizi e carta di identità elettronica 3.0) può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione “Domande di Pensione”.
- Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menu di sinistra, occorre selezionare in sequenza “Pensione Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione Anticipata” > “Prepensionamento Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019”.