Istruzioni aggiornate dall'INPS nella circolare 99 2020 sulla richiesta di congedo indennizzato per Covid 19, in forma oraria, ai lavoratori dipendenti e sull'esposizione contributiva nelle comunicazioni Uniemens dei datori di lavoro privati.
Il congedo Covid 19 è stato istituito dal decreto Cura Italia 17 marzo 2020, n. 18, per la cura dei minori fino a 12 anni o disabili senza limiti di età durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per un periodo di 15 giorni . Il limite è stato portati a 30 giorni dal Decreto Rilancio 34 2020 La covnersione in legge ha anche ampliato l' arco temporale che inizia il 5 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020. E' destinato ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS. (Per i dipendenti pubblici si ricorda che la richiesta va indirizzata alle amminsitrazioni di appartenenza)
Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per la cura di tutti i figli e la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
In alternativa è prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o integrativi dell’infanzia, nelle modalità fornite dall’Istituto,con la circolare n. 73/2020.
La legge n. 77/2020 ha inoltre introdotto la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria solamente i lavoratori dipendenti nel periodo dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 77/2020) al 31 agosto 2020.Le domande possono avere ad oggetto fruizioni di congedo COVID-19 effettuate antecedentemente alla data di presentazione .
Fermo restando quanto previsto dalle circolari 45e 81 2020 INPS ricorda che :
- il congedo COVID-19 rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria
- Resta possibile l'alternativa del bonus baby sitting-centri estivi.
- Il congedo COVID-19 in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata cioè le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non devono sovrapporsi
- il congedo COVID-19 in modalità oraria è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi d legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario (aspettativa non retribuita) in quanto "si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse ".
Le modalità di presentazione della domanda per il congedo COVID in forma oraira sono state fornite con il messaggio n. 3105 del 2020.
Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive e conguaglio per i dipendenti iscritti alle Gestioni private (solo nell’arco temporale 19 luglio – 31 agosto 2020 )
Sono stati introdotti i seguenti nuovi codici evento :
- MV0 (MVzero): assenza oraria ai sensi della legge n. 77/2020 riferita a figli di età non superiore a dodici anni
- YMV1: assenza oraria ai sensi della legge n. 77/2020 priva di limite di età, riferita a figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale
dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” a motivo dell’assenza.
Per entrambi gli eventi è prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento>, in cui va precisato il codice fiscale del soggetto per cui si fruisce il congedo.
Trattandosi di eventi orari, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.
Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto:
Elemento <Lavorato> = S
Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2
Elemento <CodiceEventoGiorn> = MV0 oppureMV1
Elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno
Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del soggetto per il quale si fruisce del congedo, come sopra specificato.
Se il lavoratore abbina nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario (MV0 oppure MV1) permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> sarà = N.
L’elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1 se il permesso di altro tipo NON è retribuito.
Per tutti i nuovi eventi in parola, nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>.
Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi introdotti dovrà essere valorizzato l’elemento <CausaleRecMat> di <MatACredAltre> mediante l’utilizzazione dei seguenti codici causale:
“L076” (evento MV0) avente il significato di “congedo COVID 19 assenza oraria ex legge 17 luglio 2020, n.77 riferita a figli di età non superiore a dodici anni;
“L077” (evento MV1) avente il significato di “congedo COVID 19 assenza oraria ex legge 17 luglio 2020, n. 77 priva di limite di età.
Ai fini dell’applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
- Elemento <CodiceCausale> indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo allo specifico evento;
- Elemento <IdentMotivoUtilizzo> indicare il codice fiscale del soggetto fisico per il quale si fruisce il congedo/estensione del permesso retribuito;
- Elemento <AnnoMeseRif> indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti in Uniemens;
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.
La somma degli importi esposti in <ImportoAnnoMeseRif> relativo allo specifico <CodiceCausale> deve essere uguale all’importo indicato nell’elemento <ImportoRecMat>, a parità di <CausaleRecMat>.