Con Risposta a interpello n 302 del 2 settembre l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul premio di 100 euro previsto dall’art 63 comma 1 del DL n 18/2020 (Decreto Cura Italia) , istituito con lo scopo di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel corso del mese di marzo 2020 senza poter adottare, quale misura di prevenzione all'epidemia in atto, la modalità del telelavoro o del lavoro agile (c.d. "smart working").
Il contribuente istante è un dipendente comunale che nel mese di marzo ha effettuato per alcune giornate attività di volontariato per la Protezione Civile, e in particolare per la Croce Rossa, per l’emergenza Covid. Egli ritiene di avere diritto al bonus in quanto le giornate trascorse come volontario sono equiparabili a quelle trascorse in qualità di dipendente presso la sede di lavoro.
Secondo l’agenzia il premio effettivamente gli spetta in quanto il lavoro da lui prestato come volontario della Protezione Civile, si configura come una "diversa" modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, e pertanto egli non è assente dal posto di lavoro (circostanza ostativa al riconoscimento dell'incentivo economico), bensì è stato tenuto ad una diversa modalità di svolgimento del lavoro stesso.
L’agenzia chiarisce che il bonus in oggetto (ai sensi dell’art 63 comma 1 su citato) è riconosciuto ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro. Il bonus spetta per il mese di marzo del 2020 e non concorre alla formazione del reddito. Il bonus di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Si ricorda inoltre che tale incentivo viene riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta "a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno".
L’agenzia aveva già evidenziato con precedenti documenti di prassi (Circolare n 8/E di aprile 2020, Circolare n 18/E di aprile 2020, Circolare n 11/E del 2020 e Risoluzione n 18/E del 2020) che tale norma . Vedi QUI i principali chiarimenti della Circolare 8/2020
Inoltre, nella risposta in oggetto si specifica che nel caso di specie occorre far riferimento all’art 39 del DLgs n 1 del 2018 che parla di volontari iscritti all’elenco nazionale del volontariato civile di cui la Croce Rossa fa parte, e l’istante ha effettuato servizio proprio per la Corce Rossa.
Tale articolo specifica che i volontari in questione hanno il posto di lavoro garantito, nonché garantiti il trattamento economico e l’assicurazione anche quando impegnati in attività di soccorso e di assistenza in vista o in occasione di eventi emergenziali.