Con Risposta a interpello n 303 del 2 settembre 2020 le Entrate forniscono chiarimenti in merito all’applicabilità dell’IVA al 10% nella cessione di opere d’arte e in particolare si chiarisce che è possibile nel caso di specie solo per quelle per le quali ricorrano i requisiti della tiratura limitata e della totale realizzazione manuale da parte dell’artista (così come previsto dalla Tabella, allegata al DL n 41/1995 convertito con modificazioni dalla Legge 85/95).
Ma vediamo il caso oggetto dell'interpello.
L’istante opera:
- con codice Ateco 90.03.09-altre creazioni artistiche e letterarie
- codice 47.78.31-attività prevalente “commercio al dettaglio di oggetti d’arte”
- e attività secondaria realizzazione, esposizione e vendita di opere grafiche
Egli progetta con pc e mediante software sculture figurative originali che poi stampa con stampanti proprie o di società di stampa 3D.
Con la stampa 3D ottiene sculture grezze che egli stesso poi stucca, liscia e vernicia. Tali sculture sono vendute come pezzi unici o in serie limitata di 50 o 200 pezzi direttamente a privati, tramite vendita on line.
Egli vorrebbe sapere se possa applicare a tali cessioni l’aliquota al 10% di cui al n 127-septiesdecis della Tabella A Parte III allegata al DPR 633/72
L’agenzia esprime parere contrario alla applicabilità dell’IVA 10% nel caso di specie per i seguenti motivi:
il numero 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle cessioni, da parte degli autori e dei loro eredi o legatari, degli oggetti d'arte individuati dalla Tabella, allegata al DL n 41/1995 (convertito con modificazioni dalla Legge 85/95).
Per quanto concerne le sculture, come è nel caso di specie, la stessa Tabella considera “Oggetti d'arte, le opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto; a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari”.
In base a tale disposizione, dunque, sono oggetti d'arte quelli per i quali ricorrono determinate condizioni, tra le quali che gli stessi siano eseguiti interamente dall'artista.
Nella fattispecie in esame, non sembrano ricorrere le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata in quanto l’istante riferisce di avvalersi di software e stampa 3D anche esterna da cui nascono le sue sculture. Egli riferisce inoltre di venderle in numero di esemplari superiore a quello richiesto dalla norma per l’IVA agevolata.
L’agenzia rileva che l'intervento manuale del contribuente risulti residuale.
Pertanto le cessioni degli oggetti prodotti dovranno essere, secondo l’agenzia, soggette all'aliquota IVA ordinaria e non a quella del 10% in quanto non riconducibili a nessuno dei manufatti definiti "Oggetti d'arte" dalla Tabella, allegata al DL n.41 del 1995.