HOME

/

FISCO

/

SUPERBONUS 110%

/

SUPERBONUS 110% ANCHE PER EDIFICI RESIDENZIALI UNIFAMILIARI

2 minuti, Redazione , 02/09/2020

Superbonus 110% anche per edifici residenziali unifamiliari

Maxi detrazione anche alle case unifamiliari purchè l'unità sia unica: requisiti per poter beneficiare del superbonus del 110%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici, a fronte dei quali viene riconosciuta la maxi detrazione del 110% delle spese sostenute, si distinguono in interventi cd. trainanti e trainati (cioè eseguiti congiuntamente ai primi) e devono essere effettuati su immobili con determinate caratteristiche. 

Il caso più lineare previsto dalla normativa è quello che riconosce la detrazione con riferimento agli interventi effettuati su edifici in condominio, formati da più appartamenti, con accesso e scale in comune. 

Gli interventi trainanti o trainati eseguiti su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” beneficiano dunque della maxi detrazione. 

Oltre a questo caso “classico”,si ricorda che l’agevolazione fiscale viene concessa anche per interventi trainanti e trainati effettuati su edifici residenziali unifamiliari e sulle relative pertinenze. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, con la quale fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del Superbonus, ha specificato che cosa si intende per edificio unifamiliare. 

In particolare, si fa riferimento ad un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare. 

L’edificio deve quindi risultare composto da una sola unità immobiliare residenziale (posseduta da un unico proprietario o in comproprietà), con eventuali pertinenze. Attenzione va prestata al fatto che, in questa ipotesi, è fondamentale che l’unità (posseduta da un solo proprietario ovvero in comproprietà) sia unica e che non si tratti invece di edificio composto da due o più unità immobiliari distintamente accatastate (che comporta differenti limitazioni). 

In aggiunta, nel caso in cui l’edificio unifamiliare sia posseduto da due comproprietari, l’Agenzia ha fatto presente che l’importo massimo di detrazione spettante si riferisce ai singoli interventi agevolabili e deve intendersi riferito all’edificio unifamiliare e, pertanto, andrà suddiviso tra i due comproprietari dell’immobile che partecipano alla spesa, sulla base di quanto ciascuno abbia effettivamente sostenuto e documentato. 

Per fare un esempio, nel caso in cui due contribuenti comproprietari di un edificio unifamiliare sostengano spese per interventi di isolamento termico delle superfici opache ( limite di spesa di 50.000 euro) e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale (tetto massimo pari a euro 30.000) i due soggetti potranno beneficiare della detrazione al 110 per cento, calcolata su un importo di 80.000 euro, da ripartire in base alla spesa effettivamente sostenuta da ciascuno.

Allegato

Superbonus 110% - Circolare Agenzia delle Entrate del 08.08.2020 n. 24

Tag: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110%

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SUPERBONUS 110% · 18/07/2024 Plusvalenza da cessione immobile con superbonus: come si calcola nell'usucapione

Interpello n 157/2024 chiarimenti Ade sulla plusvalenza da cessione di immobile usucapito e oggetto di superbonus

Plusvalenza da cessione immobile con superbonus: come si calcola nell'usucapione

Interpello n 157/2024 chiarimenti Ade sulla plusvalenza da cessione di immobile usucapito e oggetto di superbonus

Dl Salva Casa 2024: novità per destinazione d'uso, sottotetti e stato legittimo

Salva Casa 2024: il testo in aula della Camera reca numerosi cambiamenti. La conversione in legge in dirittura d'arrivo

Plusvalenza cessione immobile con superbonus: anche per il comodatario?

Le Entrate con FAQ del 15 luglio chiariscono chi paga la plusvalenza da cessione di immobili con superbonus

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.