Il decreto Agosto ha modificato il blocco generalizzato ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, limitandolo allle aziende che fino a fine anno utilizzeranno ancora la Cassa integrazione con causale Covid 19 oppure il nuovo esonero contributivo . All'art. 14 pero sono elencati anche alcuni casi di eccezione alla norma generale tra i quali :
"Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano .... nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. "
Vedi sul tema l'articolo "Decreto agosto blocco licenziamenti prorogato ma non per tutti".
La norma prevede dunque una possibilità che puo essere interessante per le aziende alle prese con crisi produttive importanti, nel caso di esuberi di piu unità anche se usufruiscono di ammortizzatori sociali : si puo evitare il divieto utilizzando un «accordo collettivo aziendale (...) di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro», al quale i lavoratori possono aderire volontariamente . Da notare in particolare che tali accordi collettivi non pregiudicano il diritto alla indennità di disoccupazione Naspi, normalmente esclusa in caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro. Per questo l'adesione volontaria dei lavoratori puo essere raggiunta puo facilmente .
Per tale accordo aziendale non sono ad oggi previste procedure specifiche ; nel decreto Agosto si fa riferimento per la stipula semplicemente con "organizzazioni sindacali . Sarebbe stato forse piu logico trattandosi di accordi a livello aziendale e non territoriale o nazionale, che fossero chiamate in causa le RSU RSA. La norma parla invece semplicemente di "organizzazioni sindacali" e su questo punto puo nascere il problema della qualifica delle organizzazioni piu rappresentative o di firma da parte di una sola organizzazione non maggioritaria . Non si escludono quindi successive integrazioni e chiarimenti ministeriali in materia.
Anche in caso di accordi di risoluzione individuali, la norma non è esauriente e puo essere raccomandabile la stipula dell'accordo in sede protetta sia per garantire la validità di eventuali accordi economici di transazione che scongiurino successive rivendicazioni, che per evitare la procedura telematica di risoluzione consensuale prevista dall’articolo 26 del Dlgs 151/2015).