Solo per l’anno 2020, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta può essere presentata in via straordinaria dal 1° al 30 settembre 2020. Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° al 31 marzo 2020 restano comunque valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri previsti per l’anno 2020.
Ricordiamo infatti che con il D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) prima e con il D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) dopo, sono state introdotte importanti novità per il 2020 in tema di credito d’imposta pubblicità spettante alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, ovvero per il solo 2020:
- credito d’imposta calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente (a regime, invece, è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole emedie imprese e start up innovative, articolo 57-bis del dl n.50/2017),
- agevolazione estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato,
- presentazione della comunicazione per accedere al credito d’imposta dal 1° al 30 settembre 2020.
Pertanto, l’agevolazione passa, solo per il 2020, da misura di favore su base incrementale (incremento di spesa rispetto all’anno precedente) a credito d’imposta in % sulla spesa corrente 2020.
Nella tabella, disciplina a regime e disciplina straordinaria per il 2020 a confronto
Credito d’imposta pubblicità Disciplina ordinaria | Credito d’imposta pubblicità Disciplina straordinaria per il 2020 | |
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I soggetti che possono accedere al beneficio |
indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. |
indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente. Questo comporta che limitatamente all'anno 2020, possono accedere all'agevolazione anche i soggetti:
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Investimenti ammessi | Investimenti pubblicitari effettuati:
| Investimenti pubblicitari effettuati:
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A seguito di queste novità è stato aggiornato anche il modello con le relative istruzioni per l'invio telematico della Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati e/o da effettuare nel 2020. Per poter beneficiare dell’agevolazione il soggetto interessato deve presentare per il 2020:
- Dal 1° al 30 settembre 2020 la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato. Rimangono valide le comunicazioni eventualmente già presentate nel periodo 01/03/2020 - 31/03/2020;
- Successivamente all'invio della comunicazione per l’accesso, dovrà essere inviata, dal 1° al 31 gennaio 2021, con la stessa modalità telematica, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettivamente realizzati.
La domanda dovrà essere inviata tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare" accessibile:
- con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS;
- direttamente o da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, oppure tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario
Successivamente, nella sezione relativa ai “Dati degli investimenti e del credito richiesto” occorre indicare i dati relativi agli investimenti pubblicitari effettuati e/o da effettuare su ciascun mezzo di informazione nell’anno 2020, mentre NON vanno indicati i dati relativi agli investimenti effettuati sui medesimi mezzi nel 2019. Abbiamo detto che, nonostante la previsione di questa nuova finestra temporale per l’invio della Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, per i soggetti che avevano già inviato la Comunicazione a marzo 2020, resta comunque ferma la validità delle comunicazioni trasmesse dal 1° al 31 marzo del 2020 e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato, al termine della nuova finestra temporale per l’invio, con i nuovi criteri.
Le comunicazioni presentate fino al 31 marzo restano valide e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà effettuata in base alle nuove disposizioni, anche se la ricevuta a suo tempo rilasciata contiene dati non aggiornati.
In ogni caso, per i soggetti che vogliono ampliare i propri investimenti pubblicitari per usufruire delle più favorevoli condizioni previste dalla norma, resta la possibilità di sostituire la comunicazione già inviata con una nuova, sempre entro il 30 settembre 2020.
Nel mese di aprile dell'anno successivo verrà pubblicato l’elenco dei beneficiari con % del credito spettante, e a partire dal 5° giorno successivo sarà possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta con modello F24, utilizzando il codice tributo: “6900” denominato “Credito d’imposta - Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali - articolo 57-bis, comma 1, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”.