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INTRAMOENIA E CREDITO IMPOSTA SULLE LOCAZIONI NON ABITATIVE

2 minuti, Redazione , 02/09/2020

Intramoenia e credito imposta sulle locazioni non abitative

Non spetta il credito di imposta sulle locazioni per i medici in intramoenia perchè il reddito assimilato a lavoro dipendente

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Con Circolare n 25/E del 20 agosto l'Agenzia delle Entrate ha fornito, con risposta a quesiti, diversi chiarimenti in merito al crediti di imposta sui canoni di locazione ad uso non abitatitvo ed affitto d'azienda previsto dal'art 28 del Decreto Rilancio, in particolare ha chiarito che non spetta ai medici per l'attività intramoenia svolta senza P.IVA perché, pur se di natura libero professionale, i compensi per prestazioni rese in intramoenia sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera e) del TUIR.

Nel caso di specie viene chiesto se il beneficio del credito di imposta sui canoni di locazione previsto dall'art 28 del Decreto Rilancio che è stato esteso anche agli studi professionali sia applicabile anche agli studi medici con attività intramoenia senza P. IVA. 

L'agenzia delle entrate fornisce parere negativo chiarendo che:

l'art 50 comma 1 del TUIR stabilisce che sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

  • i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario Nazionale, 
  • i compensi del personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università, 
  • e nelle facoltà di medicina e chirurgia i compensi de personale laureato medico di ruolo, in servizio alla  data  del  31 ottobre  1992, delle  aree  tecnico-scientifica  e  socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali.

A seguito di quanto sopra disposto i compensi relativi a prestazioni rese in regime di intramoenia, anche se definiti di natura libero professionale, sono ricondotti nell’ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se rese nel rispetto della disciplina amministrativa dettata dall’art 1 comma 7 della Legge 662/96 e successivamente dall’art 72 della Legge 448/1998 che lo ha sostituito.

La circolare in questione ricorda inoltre che per i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario Nazionale si possono avere:

  • intramoenia entro le mura
  • intramoenia fuori le mura

della struttura ospedaliera.

Per l’attività esercitata fuori le mura e quindi in studi professionali, come è il caso del quesito, la Circolare n 69/1999 cita espressamente l’art 50 suddetto e assimila i relativi compensi a quelli di lavoro dipendente. 

Inoltre l’art 52 comma 1, lett. Abis) del TUIR per la tassazione dei compensi percepiti dal personale dipendente del servizio sanitario per l’attività svolta presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell’azienda sanitaria,  prevede un abbattimento forfettario del 25% dei compensi percepiti proprio per compensare il medico per le spese sostenute per svolgere esternamente all’ospedale la propria attività.

Tali soggetti non hanno peraltro l’obbligo di chiedere la P. IVA.

Allegato

Circolare Agenzia delle Entrate del 20.08.2020 n. 25

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 LAVORO AUTONOMO LAVORO AUTONOMO LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE

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