HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

RIENTRO DEI CERVELLI: INCENTIVO ANCHE PER GLI STRANIERI

2 minuti, Redazione , 04/09/2020

Rientro dei cervelli: incentivo anche per gli stranieri

L'agenzia sull'incentivo fiscale che prevede la detassazione fino al 90% per ricercatori e docenti che portano la residenza in Italia : non solo per i cittadini italiani

Ascolta la versione audio dell'articolo

Continuano le risposte dell'Agenzia in tema di incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, nota come "rientro dei cervelli"  riservata a docenti e ricercatori .

Consiste, ricordiamo nella detassazione del 90% degli emolumenti percepiti per l’attività di lavoro dipendente o lavoro autonomo e spetta se il soggetto è in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e se

  • è stato non occasionalmente residente all’estero 
  • ha svolto la propria attività all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni consecutivi
  • trasferisce la residenza fiscale in Italia per svolgervi la propria attività.

Con Risposta a interpello n 274 del 26 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate afferma che dato che l'art 44  del DL n 78 del 2010 ( modificato dall’art 5 del DL n 34 del 2019 convertito dalla Legge n 58/2019)  non precisa nulla in merito al datore di lavoro italiano si deduce che l’attività di ricerca in Italia può essere svolta indifferentemente presso:

  • una università pubblica o privata o 
  • un centro di ricerca pubblico o privato o 
  • un impresa o un ente che disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca ( cfr. circolare n 22/2004)
  •   ricordando le condizioni oggettive e soggettive che consentono di usufruire del beneficio fiscale.

Nel caso di specie il ricercatore era iscritto all'AIRE e ha svolto attività di ricerca per una azienda farmaceutica, vuole però rientrare in Italia spostando la sua residenza per esercitare una stessa attività per datore di lavoro italiano; chiedeva quindi chiarimenti sui requisiti del datore di lavoro .

Ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia nel 2019 l’agevolazione spetta a partire dal periodo di imposta 2020 e  nei cinque periodi di imposta successivi a condizione che permanga la residenza in Italia.L’agevolazione è estesa per dieci anni se il soggetto in questione abbia due figli minorenni o comunque a carico anche se affidatari in attesa di adozione.È bene precisare che per quanto riguarda il concetto di residenza fiscale la norma fa riferimento al concetto di residenza citato nell’art.2 del TUIR il quale considera residenti in Italia le persone che :

  • per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
  • hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi del codice civile.

Le condizioni appena indicate sono tra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.

Con la successiva risposta n. 307 del 3 settembre 2020 a un ricercatore di cittadinanza straniera,   si ribadisce quanto contenuto nell'interpello 274 e viene invece anche  specificato un altro aspetto ovvero il fatto che la norma non richiede la cittadinanza italiana o la precedente residenza in Italia , infatti si afferma: "La disposizione non si rivolge soltanto ai cittadini italiani che intendono rientrarein Italia, ma interessa in linea generale tutti i ricercatori residenti all'estero, che trasferendosi nel territorio nazionale possono favorire lo sviluppo della ricerca in Italiain virtù delle loro particolari conoscenze scientifiche".


Ti potrebbe interessare l'e-book  Incentivi per il rientro dei lavoratori dall'estero

Allegati

Risposta a interpello n 274 del 26 agosto 2020
Risposta a interpello del 03.09.2020 n. 307

Tag: DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024 LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LEGGE DI BILANCIO 2025 · 20/12/2024 Contributi artigiani e commercianti ridotti per i nuovi iscritti del 2025

Ai soggetti che si iscrivono nel 2025 alla gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali riduzione del 50%. Lo prevede la legge di bilancio 2025

Contributi artigiani e commercianti ridotti  per i nuovi iscritti del 2025

Ai soggetti che si iscrivono nel 2025 alla gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali riduzione del 50%. Lo prevede la legge di bilancio 2025

Certificati invalidità:  la procedura sperimentale  dal 2025

Inizia l'applicazione della riforma sulla disabilità in 9 province da gennaio 2025 nuove modalità per il certificato medico introduttivo e per l'abilitazione dei medici

Visite invalidità:  semplificazioni  dal 2025

novità in legge di bilancio 2025 per le revisioni dei pazienti oncologici anche solo tramite documentazione e unica visita per diverse patologie in caso di ìinvalidità

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.