Con la Circolare n 25 del 20 agosto l’Agenzia delle Entrate parla nuovamente di contributo a fondo perduto previsto tra le agevolazioni anti-covid.
In particolare, chiarisce con risposta a quesito che i consorzi tra imprese che svolgono una attività economica propria e che assumono rappresentanza esterna (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) possono godere del Contributo a fondo perduto previsto dall’art 25 del Decreto Rilancio relativamente alle attività ammesse al contributo stesso.
Nel dettaglio i requisiti del calo del fatturato e delle modalità di determinazione della soglia massima di ricavi o compensi andranno determinati in relazione ai ricavi e fatturato riferibili esclusivamente all’attività autonoma posta in essere dal consorzio.
È bene ricordare che secondo la Circolare n 22/E del 2020 dell’agenzia NON possono fruire del contributo in oggetto i consorzi tra imprese (ex art 73 del TUIR) che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte.
Nel quesito in oggetto si domanda anche come gestire l’eventuale restituzione del contributo già ricevuto nel caso non fosse spettante.
L’agenzia in merito risponde che una volta accolta la richiesta di contributo ai fini del pagamento, non è possibile più presentare ulteriori istanze ma è consentito presentare rinuncia al contributo stesso.
Questo è stato chiarito dal provvedimento del direttore dell’agenzia datato 10 giugno 2020 riguardante le modalità attuative per il riconoscimento del contributo di cui all’art 25 del Decreto Rilancio.
Inoltre, con la circolare n 15/E del 13 giugno 2020 è stato precisato che non si applicano sanzioni qualora la rinuncia venga presentata prima dell’accredito sul conto corrente del beneficiario.
L’agenzia informa sul fatto che, ai sensi dell’art 10 comma 3 della Legge 212/2020 siccome “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria”, qualora il contribuente abbia fruito del contributo ma era ignaro di aver avuto un comportamento non coerente e se ne sia reso conto dopo la pubblicazione del provvedimento di prassi (circolare n 22/E), non saranno comunque dovute le sanzioni.
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