Nella Circolare n 25/E del 20 agosto 2020 l’agenzia ha fornito vari chiarimenti in merito all’IRAP 2020 e a come provvedere al calcolo al fine di effettuare i pagamenti dovuti, visti i benefici del Decreto Rilancio.
Il saldo IRAP 2019 che non andrà versato grazie dall’art. 24 dello stesso decreto è dato dalla differenza positiva tra l’IRAP dovuta per il 2019 e l’acconto dovuto per il 2019, deve essere cioè determinato al lordo dell'eccedenza IRAP della precedente dichiarazione, non ancora utilizzato in compensazione interna o esterna.
Nel calcolo non vanno considerate eventuali eccedenze provenienti dall’anno di imposta 2018, modello IRAP 2019 non ancora utilizzate.
Se venissero computate per ridurre il saldo IRAP allora non si beneficerebbe di fatto della agevolazione sul saldo stesso. Questo è ciò che dice l’agenzia delle entrate in risposta, nella circolare n 25/E ad uno specifico quesito.
Le eccedenze in questione possono essere utilizzate con la dichiarazione IRAP 2020 secondo le modalità previste e in particolare la quota dell’eccedenza IRAP 2018, utilizzata nella sezione II del quadro IR del modello IRAP 2020 a riduzione del saldo IRAP 2019 escluso dal versamento, deve essere riportata nel rigo IR28 “Eccedenza di versamento a saldo”.
La circolare in oggetto inoltre ricorda che l’agevolazione IRAP spetta in quanto ritenuta compatibile al mercato interno dalla Decisione della Commissione Europea C(2020) 4447 final del 26 giugno 2020.
Attenzione va prestata al fatto che l’eccedenza IRAP 2018 potrà essere utilizzata a riduzione dell’eventuale quota saldo IRAP 2019 che dovesse eccedere il limite di utilizzo previsto del Framework temporaneo comunitario sugli aiuti di stato.
I contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 devono compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS indicando:
- nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
- nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
- nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
- nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo»,
- rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
- nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
- nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo IRAP relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’art. 24 del DL Rilancio.
Le altre colonne del rigo IS201 vanno compilate secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni contenute nel modello IRAP 2020.