Secondo quanto previsto dall’art 24 del Decreto Rilancio dall’ampia platea di beneficiari della agevolazione prevista per l’IRAP saldo 2019 e acconto 2020 sono espressamente esclusi alcuni soggetti indicati dalla norma stessa. Lo chiarisce la Circolare n 25/E del 20 agosto scorso della Agenzia delle Entrate.
Si precisa che tra gli esclusi NON ci sono gli enti privati non commerciali per i quali non risulta espressa disposizione.
L’agenzia dice che l’agevolazione sul 1° acconto 2020 e sul saldo 2020 IRAP spetta agli enti privati non commerciali:
- sia che svolgano attività istituzionale e commerciali al contempo
- sia che non svolgano alcuna attività commerciale
Nella prima ipotesi, con riferimento all’attività commerciale esercitata – e, di conseguenza, all’IRAP determinata con il metodo «commerciale» l’ente non commerciale può usufruire dell’esonero dal versamento al verificarsi delle condizioni, relative al limite di ricavi conseguiti, cioè volume di ricavi o compensi fino a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, al pari dei soggetti esercitanti attività d’impresa.
Il limite dei ricavi non troverà applicazione nel secondo caso, relativamente all’attività non commerciale svolta in via esclusiva o prevalente, in quanto il calcolo dell'IRAP viene determinato con il metodo «retributivo».
Si ricorda che il metodo retributivo prevede che l'Irap si paga sulla somma delle:
- Retribuzioni erogate al personale dipendente (criterio di cassa)
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art.50 del Tuir
- Compensi erogati per le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del Tuir,
- Compensi erogati per le attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir.
Nel dettaglio va ricordato che, come già chiarito dalla Risoluzione n 28/E del 29 maggio 2020 le disposizioni introdotte dall’art 24 “hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati”
Il legislatore, secondo quanto chiarisce la stessa Risoluzione, ha aggiunto una delimitazione soggettiva e oggettiva con le previsioni del comma 2 dello stesso art.24 e cioè ha previsto che non rientrano nella agevolazione:
- le banche e gli altri intermediari finanziari, nonché per le imprese di assicurazione, le amministrazioni e gli enti pubblici.
- con volume di ricavi o compensi superiori «a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».
Per approfondimenti su quanto dice la Risoluzione n 28 in merito all’IRAP per i soggetti con esercizio non coicidente con l'anno solare si legga:
Decreto Rilancio: cancellazione Irap anche con esercizio a cavallo