Il decreto Agosto ha modificato la norma del precedente decreto Rilancio in merito al trattamento di cassa integrazione in deroga per gli sportivi professionisti, prevedendo in particolare che “I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga, di cui al presente comma, dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'INPS, secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le domande già presentate alle regioni o province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di nove settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle regioni di cui al comma 8 quater, le regioni potranno autorizzare periodi fino a tredici settimane, nei limiti delle risorse ivi previste. La retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi fini istituzionali, riguardo all'individuazione della retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi di CIG in deroga, di cui al presente comma. Al riconoscimento dei benefìci di cui al presente comma si provvede, relativamente al riconoscimento delle nove settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020”.
Destinatarie unicamente le aziende con Codice statistico contributivo (CSC) 1.18.08. Al momento, per questa prestazione non è prevista l’anticipazione del 40% delle ore autorizzate.
In attesa di una circolare dettagliata sulla prestazione INPS comunica di avere reso disponibile l'applicativo per l'invio della domanda sul portale dell’Istituto www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”. L'accesso avviene tramite codice fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.
All’interno dell’opzione specificata “CIG in deroga INPS”, selezionando “invio domande”, viene proposto un menu a tendina nel quale deve essere selezionata l’opzione “deroga INPS SPORTIVI”.
Vanno poi inserite:
- la matricola del datore di lavoro e il periodo di sospensione, ( le altre scelte (tipo richiesta e tipo pagamento non sono modificabili(.
- l’unità produttiva, selezionata dall’elenco proposto.
- Va allegata la lista dei beneficiari in formato “csv” e l’accordo sindacale in formato “pdf” e della relativa data di sottoscrizione.
Il messaggio ricorda che le domande già presentate alle Regioni o alle Province autonome non devono essere presentate nuovamente all’INPS. Tali domande, infatti, sono considerate valide e saranno autorizzate dalle medesime Regioni e Province autonome nei limiti delle risorse assegnate.
La scadenza è fissata al 21 settembre per i periodi pregressi mentre a regime la scadenza è fissata entro un mese dalla fine del messe successivo al periodo utilizzato. Non è chiarito invece, lo chiarira probabilmente la circolare , se resta confermato l'orizzonte temporale complessivo fissato dal decreto Rilancio: dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020.