Con Risposta a interpello n 262 del 12 agosto 2020 l’agenzia delle entrate chiarisce dettagli sulla sospensione dei pagamenti relativi alle comunicazioni di irregolarità.
L'Agenzia precisa che in data successiva alla presentazione della istanza di interpello di cui si tratta il Decreto Rilancio ha previsto con l’art. 144 comma 1 una rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. In particolare, prevedendo che "i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto - in vigore dal 19 maggio 2020 -sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020".
Pertanto, si ritiene che la norma rimetta nei termini i contribuenti per i seguenti pagamenti (anche rateizzati):
- per le somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e formale (ex artt. 36 bis e 36 ter del DPR 600/73 e art 54 bis del DPR 633/72) in scadenza tra l’8 marzo e il 18 maggio 2020
- per le somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti di liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata in scadenza tra l’8 marzo e il 18 maggio 2020
Tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020 senza sanzioni né interessi.
L’istante chiedeva se, non avendo pagato la seconda rata di venti complessive, e in scadenza il giorno 30 aprile 2020, relativa ad un piano di rateazione per una comunicazione di irregolarità ex art 36-bis del DPR 600/73 per l’IRAP 2018 periodo di imposta 2017, tra i versamenti sospesi fino al 31 maggio 2020 da effettuare entro il 30 giugno 2020 per effetto del Decreto Cura Italia e del Decreto Liquidità rientrassero anche quelli relativi ai pagamenti per le comunicazioni di irregolarità.
Egli riteneva che la seconda rata potesse essere pagata entro il 30 giugno senza sanzioni e interessi.
L’agenzia risponde invece che, l'istante potrà beneficiare di una rimessione in termini in ragione del Decreto Rilancio e pagare la seconda rata oggetto dell’interpello senza sanzioni né interessi entro il 16 settembre 2020. La stessa precisa inoltre, in merito alle disposizioni degli altri decreti anti covid, che:
- Le disposizioni contenute del Decreto Cura Italia e nel Decreto Liquidità NON prevedono la sospensione del versamento delle somme dovute a seguito di comunicazioni degli esiti di controllo di cui agli artt. 36 bis e 36 ter del DPR 600/1973 e 54 bis del DPR 633/1972
- Le disposizioni contenute negli artt. 61 e 62 del Decreto Cura Italia e dell’art 18 del Decreto Liquidità riguarda il versamento in autoliquidazione di specifiche tipologie di imposte e contributi quali: ritenute alla fonte, trattenute delle addizionali regionale e comunale, imposta sul valore aggiunto, contributi previdenziali e assistenziali
- La sospensione dell’art 68 comma 1 del Decreto Cura Italia riguarda invece i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento emessi dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalla agenzia
- La disposizione sulla sospensione generalizzata dei versamenti prevista dall’art 1 del Decreto del Ministro della Economia del 24 febbraio 2020 riguardante i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nella zona rossa è di carattere eccezionale
Per un riepilogo delle scadenze si legga lo speciale Sospensione versamenti aprile e maggio 2020 e nuova rateizzazione nel decreto Agosto