Nel messaggio Inps n. 3131/2020 vengono fornite le prime istruzioni sui nuovi periodi di cassa integrazione per COVID 19 rinnovati dal Decreto Agosto DL 104 2020. Si anticipa comunque che seguira una circolare dettagliata sulle modalita di presentazione delle richieste.
Si chiarisce innanzitutto che le domande per tutte e tre le principali categorie di trattamenti (CIGO, CIGD e assegno ordinario) con causale “emergenza COVID-19”, saranno due : una per le prime nove settimane e una seconda per il secondo blocco di 9 settimane una volta concluso il primo, condizionate però all'autoceritifcazione di un calo di fatturato e con versamento di un contributo .
Prima precisazione importante : non si distingue piu tra settimane e autorizzate e settimane fruite: fa fede solo l'autorizzazione.
Altro aspetto da sottolineare : a decorrere dal 13 luglio i periodi vengono conteggiati come rientranti nella nuova normativa anche se già autorizzati in precedenza
Questo riguarda anche la cassa integrazione in agricoltura CISOA , sulla quale si precisa anche che per i 50 giorni previsti non ci sono requisiti economici particolari da certificare.
Le scadenze per la presentazione delle domande di CIG CIGS ASO e CISOA sono le seguenti :
A REGIME :
- le domande vanno inviate entro la fine del mese successivo a quello inizia il perodo di cig
- la comunicazione dei dati per il pagamento diretto (Sr41) puo essere inviata entro la fine del mese dopo il periodo di cig oppure entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione
MA ATTENZIONE In prima istanza c'è lo slittamento:
- al 31 agosto per le scadenze collocate entro il 31 luglio e
- al 30 settembre le scadenze collocate tra il 1 e il 31 agosto.
Da ricordare la data specifica del 15 ottobre invece per le richieste da parte di i datori di lavoro operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia relative agli ammortizzatori per i lavoratori - domiciliati o residenti in Comuni appartenenti alle ex zone rosse impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro per ordinanze delle Autorità per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 . Vedi ulteriori dettagli in Decreto agosto: Cassa integrazione ex zone rosse
Cassa integrazione sportivi professionisti Infine, sulla cassa integrazione per i lavoratori professionisti dello sport Il messaggio ricorda le seguenti novità:
- la gestione come cassa in deroga è stata attribuita dal decreto Agosto all'INPS: le domande già trasmesse alle Regioni e Province autonome in base alla normativa precedente restano valide e non c'è bisogna di inviarne di nuove.
- Possono essere ammessi al trattamento in deroga i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti che abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro, nella stagione sportiva 2019-2020; supera, quindi, il concetto di retribuzione annua, riferita al 2019, della norma precedente.
- il limite complessivo generale è di nove settimane per ogni singola associazione sportiva, ma per le associazioni aventi sede nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, potranno essere autorizzati periodi fino a tredici settimane, nei limiti delle disponibilità finanziarie.