L’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema aliquota IVA per dispositivi medici (cfr. anche interpello n. 220 del 21 luglio 2020), fornendo chiarimenti con le risposte alle istanze di interpello nn. 271 e 272 del 25 agosto 2020 (di cui in allegato).
La società istante che commercializza prodotti cosmetici, di dispositivi medici e di integratori alimentari, desiderava infatti sapere se le cessioni dei propri dispositivi fossero soggette all'aliquota IVA agevolata al 10% (in quanto classificabili tra quelli previsti dal Regolamento UE 2017/1925).
L’Agenzia ha evidenziato che la Legge di Bilancio 2019, all’art. 1, comma 3, reca una norma di interpretazione autentica che fa rientrare nell'ambito del numero 114 della Tabella allegata al "Decreto IVA", tra i beni soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, "i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata.
Il numero 114) dispone l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle cessioni di "medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale".
La norma di interpretazione autentica intende risolvere il problema dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta a quei prodotti che, pur classificati ai fini doganali tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici. Tuttavia essa riguarda non tutti i dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata. Tale voce riguarda i "Medicamenti (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto”.
La Società ha pertanto chiesto all' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ("ADM"),competente in materia , un parere in merito alla corretta classificazione doganale da attribuire ad alcuni dei propri prodotti commercializzati.
L'ADM ha ritenuto di poterli classificare nell'ambito del capitolo 30 della Tariffa doganale, tra i "Prodotti farmaceutici" e, in particolare, alla sottovoce 3004 90 00 tra i "Medicamenti (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto".
Pertanto, anche sulla base del parere reso dall’ADM, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che alle cessioni dei prodotti in questione, classificati alla voce 3004, risulta applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento, in base al n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA.