Il contribuente che, pur avendo i requisiti per beneficiare della sospensione del versamento del saldo IVA da eseguirsi a marzo 2020, ha comunque versato la prima rata, ma non quelle in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio 2020, potrà, al pari di colui che non abbia legittimamente versato nulla a marzo 2020, versare ciò che residua del debito annuale IVA:
- in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 maggio 2020)
- o mediante mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
oppure in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto:
- per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- e per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza dal 16 gennaio 2021.
Il contribuente che, invece, ha versato la prima rata a marzo 2020, perché escluso dal beneficio della sospensione dei versamenti di marzo 2020 disposta dalle norme sopra richiamate, ed abbia invece beneficiato, avendone i requisiti, della sospensione disposta per i mesi di aprile e maggio 2020* , dovrà versare nei termini ordinari le rate che residuano, potendo rinviare al 16 settembre 2020 il versamento delle sole rate sospese di aprile e maggio 2020.
In alternativa, potrà procedere al versamento secondo le indicazioni contenute nel richiamato articolo 97 del decreto-legge n. 104 del 2020.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/2020, rispondendo al quesito posto al punto 3.4.1, con il quale si chiedeva se anche coloro che, pur potendo beneficiare della sospensione del saldo IVA annuale, hanno scelto di versare la prima rata di marzo, potessero beneficiare della sospensione dei versamenti fino al 16 settembre 2020 con riferimento al debito annuale residuo al netto della prima rata.
Le modalità di versamento
Il saldo Iva va versato tramite il modello F24, indicando, nella sezione “Erario” il codice tributo “6099” (Iva annuale saldo); in caso di pagamento rateizzato, i relativi interessi si evidenziano con il codice tributo “1668”.
Inoltre, nella delega di pagamento bisogna riportare:
- il numero della rata che si sta versando e il numero totale delle rate (ad esempio, “0109” se a marzo si paga la prima di nove rate; per il versamento in unica soluzione, va scritto “0101”)
- come “anno di riferimento”, il 2019
- l’importo dovuto arrotondato all’unità di euro, così come esposto nella dichiarazione annuale (per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite). Se si sceglie di pagare a rate e/o alla scadenza di giugno/luglio, l’importo deve essere arrotondato al centesimo di euro (per difetto se la frazione è inferiore a 500 millesimi, altrimenti per eccesso).
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*Ricordiamo che in merito alla rateazione del versamento annuale IVA, nella circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, al quesito 2.2.8, è stata fornita la seguente risposta: «L’articolo 18 del Decreto (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23) ha previsto, al verificarsi delle condizioni ivi indicate, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione, da eseguirsi nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi anche all’imposta sul valore aggiunto, compresi i versamenti delle due rate relative al saldo IVA da eseguirsi in detti mesi. Il versamento potrà essere eseguito entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione, ovvero in 5 rate a partire dalla stessa data».
Termine di ripresa della riscossione poi differito al 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno) dal DL 34/2020 - Decreto rilancio e ulteriormente modificato da decreto di Agosto.
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