A prevederlo è il comma 4 del decreto di agosto che al fine di promuovere la nascita e lo sviluppo delle società cooperative, incrementa la dotazione del fondo per la crescita sostenibile di 10 milioni di euro per l’anno 2020.
L'intervento, di natura rotativa, prevede la concessione di finanziamenti agevolati gestiti dalle Società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 49/85, erogati a favore delle società cooperative nella quali le predette Società hanno assunto delle partecipazioni ai sensi della medesima legge.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 adottato ai sensi dell'art. 1, co. 845, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, è stato istituito, un nuovo regime di aiuto (c.d. "Nuova Marcora") - finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni - nell'ambito delle risorse – ascritte a tale finalità - sul Fondo per la crescita sostenibile. Il regime di aiuto è stato adottato in considerazione dell'esigenza di sostenere, su tutto il territorio nazionale:
- la nascita di società cooperative promosse e costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, in coerenza con le finalità del Fondo crescita sostenibile;
- la nascita di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata,
- nonché lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, al fine di creare condizioni di sviluppo stabile e duraturo, attraverso la nascita di nuovi operatori economici e il conseguente incremento dei livelli occupazionali
Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative:
- regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
I finanziamenti concessi:
- hanno una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento, di 10 anni;
- sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze;
- sono regolati a un tasso di interesse pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni;
- sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore a un milione di euro;
- nel caso vengano concessi a fronte di investimenti, possono coprire fino al 100 per cento dell'importo del programma di investimento.
L'agevolazione è pari alla differenza tra le rate calcolate al tasso di attualizzazione e rivalutazione, vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelle da corrispondere al predetto tasso agevolato.