In materia di nautica da diporto e di servizi di locazione, noleggio e simili (a breve termine e non) di imbarcazioni da diporto, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti nella Risoluzione n. 47 del 17 agosto 2020.
In particolare, l’Agenzia ha evidenziato che:
- a partire dal 1° novembre 2020, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, a breve termine e non a breve termine, si considera al di fuori dell’Unione europea qualora, attraverso adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’Unione stessa;
- alle operazioni effettuate anteriormente alla data del 1° novembre 2020, possono continuare ad applicarsi le percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell’Unione europea.
Questi aspetti sono di particolare importanza al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Per comprendere meglio le indicazioni fornite nella risoluzione dell’Agenzia, è opportuno ricordare che:
- la legge di Bilancio 2020 ha stabilito che le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine (art. 7-quater, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 633/72), di imbarcazioni da diporto, a decorrere dal 1° aprile 2020, si considerano effettuate al di fuori dell’Unione europea esclusivamente qualora, attraverso il ricorso ad “adeguati mezzi di prova”, sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione di tali servizi al di fuori del territorio comunitario (cfr. art. 1, comma 725, della l. n. 160 del 2019). Inoltre, è stato previsto che l’Agenzia delle Entrate, dovesse stabilire le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione europea con provvedimento da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, la cui applicazione, per espressa previsione normativa, è stata rinviata al 1° aprile 2020 (cfr. comma 726 della citata legge di Bilancio).
- successivamente, l’articolo 1, commi 725 e 726 della legge di Bilancio 2020 sopra citato (che si applicava esclusivamente alle prestazioni di servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine) è stato modificato dal Decreto Semplificazioni (cfr. art. 48, comma 7, del D.L. n. 76 del 2020) che ha stabilito che per le operazioni effettuate a partire dal 1° novembre 2020, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, a breve termine e non a breve termine, si considera al di fuori dell’Unione europea qualora, attraverso "adeguati mezzi di prova", sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’Unione stessa.
Si ricorda inoltre che l’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 giugno 2020, ha individuato, per le prestazioni dei servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine, di imbarcazioni da diporto, le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione europea (attuando così quanto previsto dalla legge di Bilancio 2020).
A fronte della breve ricostruzione normativa sopra effettuata, si può quindi comprendere quanto evidenziato dall’ Agenzia nella recente Risoluzione n. 47 del 17 agosto 2020.