L'organizzazione dell'assemblea dei lavoratori in modalità telematica, necessaria a causa dell'emergenza COVID, non spetta all'azienda ma alle rappresentanze sindacali quindi la mancata collaborazione nell'individuazione delle modalità alternative non costituisce condotta antisindacale .
E'quanto ha stabilito un Decreto del Tribunale di Milano datato 30 luglio 2020. Il caso riguardava una contestazione in merito alla repressione dei diritti sindacali art. 28 dello Statuto dei lavoratori , per una assemblea dei lavoratori resa impossibile dalla mancata predisposizione da parte del datore di lavoro di un canale telematico che consentisse la riunione in videoconferenza.
Ricordiamo che si ha repressione dei diritti sindacali "Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero"
Come noto In epoca di Covid 19 le assemblee in presenza sono state sospese per i rischi connessi al contagio. Nella pronuncia viene precisato che il diritto delle rappresentanze sindacali non viene messo in discussione e resta valida la possibilita di convocazione delle assemblea dei lavoratori o dei rappresentanti , che va effettuata con preavviso di 48 ore.
L’impresa normalmente ha l’obbligo di collaborare per quanto di sua competenza con l'informazione ai lavoratori e la messa a disposizione degli spazi fisici per gli incontri ( su questo lo satuto dei lavoratori all' Art. 27 (Locali delle rappresentanze sindacali aziendali) recita : "Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni).
In questa specifica situazione di emergenza epidemiologica, invece, secondo il giudice l'azienda non è tenuta ad individuare gli strumenti alternativi alla riunione in presenza (collegamento wi fi, piattaforma telematica, strumentazione ecc) , perche di fatto sisostituirebbe al sindacato.
Sembra quindi che il distanziamento imposto dalla pandemia esoneri l'azienda dalla responsabilità operativa di far incontrare i lavoratori e i rappresentanti sindacali, in quanto il diritto di riunione e di consultazione puo essere esercitato al di fuori dall'ambiente di lavoro e ricade sotto la loro responsabilità.