Il decreto agosto (DL 104 2020) ha rifinanziato l' Indennità COVID 19 da 600 euro ai collaboratori sportivi anche per il mese di Giugno.
Il decreto per lo stanziamento dei fondi necessari per tutti i 148mila aventi diritto è stato predisposto dal Ministero dello Sport e firmato dal ministro Gualtieri all'ente gestore Sportesalute spa, societa di servizi del CONI.
L'ente ha aggiornato la piattaforma digitale per la registrazione e l'inoltro delle domande sarà possibile da domani 8 settembre 2020, alle ore 14.00 con le modalità già utilizzate nei mesi precedenti sul sito www.sportesalute.eu. Il termine ultimo è fissato al 15 settembre 2020.
Si ricorda comunque che coloro che lo hanno già ottenuto nei mesi precedenti non devono fare una nuova domanda.
Per chi dovesse avere necessità di modificare alcuni dati già comunicati, come l'IBAN per l'accredito dell'indennità di giugno è stata resa disponibile una casella di posta elettronica dedicata : [email protected].
Per chi non fosse rientrato nella precedente erogazione riportiamo le indicazioni già fornite dall'ente Sport e Salute per prepararsi alla presentazione della domanda, che non dovrebbero subire variazioni :
- caricare sul computer, tablet o telefono il pdf dei documenti che andranno allegati (documento identità, contratto di collaborazione o lettera di incarico o attestazione della società ovvero prova dell’avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020);
- avere a disposizione i i dati essenziali, tra cui: Codice Fiscale, recapiti di posta elettronica e telefonici, residenza e IBAN per l’accredito della somma;
- disporre dei dati relativi alla collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
- conoscere l’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d’imposta 2019;
- accertarsi che il rapporto di collaborazione rientri, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale, nell’ambito di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che sia presso Coni, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni sportive paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, oppure presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche;
- verificare che sussistano tutti gli altri requisiti di legge richiesti (esempio: non avere diritto a percepire altro reddito da lavoro per il mese di giugno 2020, non essere pensionato, non essere co.co.co iscritto alla gestione separata INPS, non essere percettore del Reddito di Cittadinanza, etc.);
- disporre del codice fiscale o della Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presta la collaborazione;
- verificare che l’Associazione o una Società Sportiva Dilettantistica, sia iscritta al Registro del CONI;
- verificare, che la Federazione Sportiva Nazionale, una Federazione sportiva paralimpica una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva, che sia riconosciuto dal CONI o dal CIP.
- è stato riattivato l’indirizzo mail dedicato: [email protected], per le domande più frequenti (nota bene: si comunica che gli utenti non potranno utilizzare questo indirizzo mail per richiedere di modificare dati inseriti o documenti allegati in fase di presentazione della domanda; qualunque messaggio contenente allegati ovvero inerente a integrazioni o modifiche della domanda non sarà tenuto in considerazione);
- è attivo il canale Telegram di Sport e Salute che, come avvenuto nella prima fase, aggiornerà sulle questioni principali che verranno poste dall’utenza. Per seguire il canale clicca qui: https://t.me/SporteSalute;
- al numero 06.32722020 è attivo il servizio di supporto telefonico dedicato ai collaboratori sportivi.
Tutti i richiedenti sono pregati di utilizzare esclusivamente gli strumenti di supporto sopraindicati e non i vari contatti disponibili sul sito di Sport e Salute.