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WELFARE AZIENDALE: IL DECRETO AGOSTO INNALZA LA NON IMPONIBILITÀ

1 minuto, Redazione , 17/08/2020

Welfare Aziendale: il decreto agosto innalza la non imponibilità

Raddoppio del limite del welfare aziendale esentasse - art. 112 del Decreto agosto in vigore da sabato 15 agosto 2020

Ascolta la versione audio dell'articolo

All’Art. 112 il decreto Agosto prevede il raddoppio del limite di  esenzione fiscale  per  beni e servizi ceduti dall’azienda ai lavoratori dipendenti come benefits aziendali. Come noto i fringe benefits , o welfare aziendale , sono  non imponibili IRPEF in base all’articolo 51, comma 3, del Tuir   . La validità dell’agevolazione  è  COMUNQUE limitata al 2020 e prevede l’innalzamento a 516,46 euro rispetto agli attuali 258,23  .

Vale la pena ricordare che quando si parla di fringe benefits si parla sostanzialmente di compensi in natura, che hanno lo scopo di incentivare e fidelizzare i dipendenti.

Questa forma di premio è maggiormente apprezzata dai dipendenti e dai datori di lavoro rispetto per esempio all’aumento retributivo o alle gratifiche occasionali che risultano  fiscalmente e previdenzialmente più pesantemente imponibili. Alcuni esempi possono essere:

  • l’alloggio e il vitto in famiglia  (per il portiere o per la badante o colf),  
  • buoni pasto o mensa aziendale
  • alloggio  in appartamenti o alberghi a spese dell'azienda
  • l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda “datore di lavoro”, quali: telefono aziendale; pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
  • autovetture o altri mezzi di trasporto;

Oppure di altri servizi come:

  • Trasporto collettivo
  • asili aziendali
  • polizze assicurative
  • prestiti aziendali.

 Tali compensi in natura sono  riconoscibili  anche ad personam, al singolo dipendente  in forma libera o anche contrattualizzata .

Da ricordare  anche che la determinazione del reddito di lavoro dipendente si fonda sul principio di cassa (allargato al 12 gennaio dell’anno successivo),  per cui il valore dei beni e dei servizi deve essere conteggiato nel momento in cui viene consegnato al dipendente; per avere diritto all’agevolazione   tale evento deve verificarsi entro il 31 dicembre 2020 (12 gennaio 2021.) le imprese hanno quindi un tempo limitato per fruire e far fruire ai propri dipendenti tale agevolazione.

 (In tema di fringe benefits  ricordiamo la recente novità in vigore dal 1 luglio 2020  "Auto aziendali uso promiscuo")

Sul tema ti puo interessare l'e book "Fringe benefits a dipendenti e amministratori" aggiornato 2020 e l'ebook "Il Welfare aziendale" a cura di P Stern.

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