Il decreto Agosto prevede ulteriori settimane di cassa integrazione per i lavoratori bloccati da provvedimenti amministrativi delle autorità competenti in tema di COVID 19 nei territori delle Ex Zone Rosse.
Si tratta dello specifico dell'articolo 19 del decreto legge, nel quale si legge che " Per i datori di lavoro delle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia che abbiano sospeso l’attività lavorativa, a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei propri dipendenti per provvedimenti delle autorità connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono disponibili ulteriori 4 settimane di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o cassa in deroga, con specifica causale «COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare».
I periodi devono essere compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità, per un massimo di quattro settimane. Possono essere interessati anche solo i lavoratori residenti nelle ex zone rosse .
Le domande vanno trasmesse esclusivamente all’INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020 allegando copia del provvedimento restrittivo della pubblica autorità.
Inoltre, in caso di pagamento diretto il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati anagrafici e bancari dei lavoratori entro il termine massimo del 15 novembre 2020.
Le domande saranno accolte dall’Inps fino al raggiungimento del limite di risorse previste pari a 59,3 milioni di euro per l’anno 2020.
Il messaggio 3131 del 21 agosto che illustra i provvedimenti del decreto agosto in tema di ammortizzatori sociali ha annunciato l'emanazione di una circolare dell'istituto con le istruzioni operative dettagliate.