Il cedente italiano che incassa un acconto da un cliente intra-UE, relativo ad una fornitura di beni, non è tenuto ad emettere la fattura di acconto
Gestione degli acconti ai fini IVA
In linea generale quando il venditore incassa un acconto (parziale o del 100%), ai fini IVA, l’operazione si considera effettuata, ossia il venditore ha l’onere di emettere una fattura relativa al corrispettivo incassato (articolo 6, DPR 633/1972).
Nei rapporti con l’estero, tale condizione trova applicazione:
- per i servizi resi in ambito UE
- per i servizi resi in ambito extra-UE
- per le esportazioni
Fatturazione delle cessioni di beni in ambito intra-UE
La suddetta regola non trova applicazione per le cessioni di beni in ambito intracomunitario.
Dal 1° gennaio 2013 il cedente italiano che riceve il pagamento di un acconto (anche del 100%) dal proprio cessionario UE, relativo ad una fornitura di beni, non ha l’obbligo di emettere una fattura di acconto.
In altri termini, aver incassato in tutto o in parte il corrispettivo non determina effettuazione dell’operazione ai fini IVA.
In ogni caso il cedente nazionale potrebbe scegliere, su base volontaria, di emettere comunque una fattura di acconto; si pensi, ad esempio, al caso in cui il cliente comunitario richieda un giustificativo del pagamento effettuato a titolo di acconto. In tale circostanza, ai fini IVA, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato e la fattura di acconto viene emessa come non imponibile IVA, ai sensi dell’articolo 41 DL 331/1993.
Tale fattura andrà riepilogata nell’esterometro (salvo emissione di una fattura di acconto elettronica, in formato xml) e non dovrà essere riepilogata nel modello Intrastat.
Ricordiamo che le operazioni intracomunitarie per le quali, anteriormente alla consegna o spedizione dei beni, sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, devono essere comprese nel modello INTRA-1 bis con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l’ammontare complessivo delle operazioni stesse (art. 50, comma 7, DL 331/1993).
Riepilogando, le cessioni intracomunitarie di beni si considerano effettuate all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario comunitario; qualora il cedente nazionale emetta una fattura di acconto prima dell’inizio del trasporto o della spedizione dei beni, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all'importo fatturato (articolo 39, commi 1 e 2, DL 331/1993).
Nel caso in cui gli effetti traslativi o costitutivi della proprietà si producano in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna; allo stesso modo, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento.