Con l’articolo 76 del cosiddetto DL Agosto n. 104 del 14 agosto pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno, il Legislatore interviene su di una questione già affrontata con DL 23/2020 (il cosiddetto DL Liquidità): la sospensione della scadenza dei titoli di credito.
Già il DL 23/2020, come convertito dalla Legge 40/2020, all’articolo 11 prevedeva una sospensione della scadenza dei titoli di credito, se emessi in data anteriore all’entrata in vigore del decreto, per il periodo che andava dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020.
Il Decreto Agosto, che aggiorna l’articolo 11 del DL 23/2020, di fatto chiarisce il suddetto articolo rafforzandone al contempo le tutele previste. L’articolo 76 del DL Agosto prevede, in chiave generalizzata, la sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, compreso ogni atto avente efficacia esecutiva, fino al 31 agosto 2020.
Il Decreto tratta, inoltre, espressamente, degli assegni bancari: viene precisato che gli assegni portati all’incasso non sono protestabili fino al 31 agosto 2020. Nel caso specifico degli assegni, è sospeso solo il termine per il protesto, mentre non è sospeso il termine per la presentazione e l'incasso: la norma mira a raggiungere un compromesso tra l'esigenza di tutelare i creditori in difficoltà per le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria del 2020 e la necessità di non compromettere la stabilità finanzia dei creditori nel caso in cui il debitore sia in grado di onorare il debito.
Lo stesso articolo, sempre in tema di assegni, attenua le sanzioni per i debitori, in caso di protesto nel periodo successivo, quando i titoli di credito, precedentemente sospesi, torneranno soggetti alla normativa ordinaria: si prevedono delle limitazioni alle sanzioni amministrative e pecuniarie previste da alcune norme della Legge 386/1990.
Nello specifico, il decreto prescrive che, nel caso in cui il debitore entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione (sessanta giorni dal 31 agosto 2020), effettui il pagamento dell’assegno, degli interessi e delle eventuali spese per il protesto, potrà godere del dimezzamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie e penali previste dalla Legge 386/1990:
- articolo 2: “chiunque emette un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la multa da lire trecentomila a lire cinque milioni o con la reclusione fino a otto mesi”;
- articolo 3: “il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere […] una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata“;
- articolo 5: “la condanna per i reati previsti dagli articoli […] 2 importa il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da uno a due anni.”
Si segnala infine che con l’articolo 99 dello stesso DL Agosto, chiamato “Proroga riscossione coattiva”, il Legislatore prevede lo slittamento al 15 ottobre dal 31 agosto 2020, la data finale della sospensione dei termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, nonché la data finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
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