Il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine ultimo 31 dicembre 2020, Tali trattamento non viene conteggiato ai fini delle successive richieste. Per velocizzare le autorizzazioni vengono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente con la nuova causale “CISOA DL RILANCIO” .
Facendo seguito alla circolare n. 84 del 10 luglio 2020 che ha disciplinato le nuove modalità di accesso alle prestazioni di cassa intgrazione, CISOA compresa, l'INPS fornisce ora ulteriori istruzioni nel messaggio 3109 del 12 agosto 2020 .
In particolare si chiarisce che :
- le aziende possono anticipare le prestazioni nei confronti dei soli operai agricoli a tempo indeterminato e di conguagliare successivamente gli importi anticipati, valorizzando il flusso uniemens (PosAgri) con le modalità ordinarie
- Per quanto riguarda il pagamento diretto, in via di eccezione è consentito non solo per gli impiegati ma anche per gli operai a tempo indeterminato e senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie. Le aziende interessate devono inviare il modello “SR43” semplificato allegato alla domanda telematica (“SR33”).
- Per i lavoratori con qualifica di impiegati, che fruiscono della prestazione a pagamento diretto per l’intera mensilità, inel lusso Uniemens va indicato il codice “LAVSTAT NR00”, senza l’indicazione delle settimane e di evento figurativo. Per prestazioni inferiori al mese invece si compilerà l'Uniemes ordinario per i periodi non interessati e si invieranno i dati dei lavoratori con il modello sr43 solo per i periodi coperti dalla CASSA CISOA
Ricordiamo che in tema di CISOA la circolare 84 aveva chiarito che :
le domande possono essere presentate anche per i lavoratori che abbiano superato i limiti di fruizione pari a 90 giornate o non abbiano maturato il requisito di anzianità lavorativa pari a 181 giornate nell’anno solare di riferimento.
Le domande di CISOA presentate con causale “COVID-19” nel periodo ricompreso tra la data del 19 maggio 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020, e la data di pubblicazione della presente circolare, sono convertite d’ufficio in domande con causale “CISOA DL RILANCIO”.
In relazione al nuovo impianto normativo,per i datori di lavoro che debbano inoltrare domanda per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati a decorrere dal 1° giugno 2020, la scadenza è fissata al 31 luglio 2020, mentre, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° luglio 2020 la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 agosto 2020.
Resta ferma, invece, la possibilità di richiedere la cassa integrazione in deroga per gli operai a tempo determinato, che sono esclusi dalla tutela della CISOA. Pertanto una azienda puo presentare una domanda di CISOA per la operati e impiegati a tempo indeterminato e una per cassa integrazione in deroga per i lavoratori a termine