L’assegno di natalità , anche detto "bonus bebé" è il contributo riservato alle famiglie in cui nasce o viene adottato o preso in affidamento un figlio E'attivo sin dal 2015 in diverse forme ed è stato potenziato con l'ultima legge di stabilità
Vedi qui le istruzioni generali e i requisiti in vigore: "Bonus bebé 2020"
L'INPS, con il Messaggio n. 3104 dell’11 agosto 2020, ha pubblicato ieri specifiche indicazioni in merito alla sospensione del decorso dei termini per le domande prevista dal decreto "Cura Italia" a causa dell’emergenza COVID-19. Inoltre sono fornite indicazioni sui nuovi criteri ISEE applicabili per gli eventi che si verificano nel 2020 e per la gestione delle domande di anni precedenti .
DOMANDE BONUS BEBE PROROGATE PER COVID
Riguardo la scadenza delle domande va ricordato innanzitutto che il termine ordinario per l'assegno di natalità è fissato a 90 giorni dall’evento (nascita/adozione/affidamento preadottivo) .La prestazione in quel caso decorre dalla nascita stessa ; se, invece, la domanda è tardiva (oltre i 90 giorni dalla nascita), il beneficio spetta dalla data (successiva) della domanda con la perdita di tutte le mensilità arretrate.
Come detto a causa dell'emergenza legata al Covid 19, al termine di 90 giorni si applica la “sospensione”prevista dall’articolo 34 del decreto-legge n. 18/2020, ciò significa che:
- per le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi verificatisi nel periodo 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020, il termine di 90 giorni, è rimasto sospeso e ha iniziato nuovamente a decorrere a partire dal 2 giugno 2020. Conseguentemente, tutte le domande di assegno riferite agli eventi verificatisi nel predetto periodo si considerano tempestive se presentate entro 90 giorni a partire dal 2 giugno 2020, ossia entro il 30 agosto 2020.
- La stessa sospensione dei termini opera anche per gli eventi antecedenti al 23 febbraio 2020 (nascite/adozioni/affidamenti preadottivi), e cioè quelli avvenuti sin dal 25 novembre 2019 (ossia nei 90 giorni antecedenti alla data del 23 febbraio 2020). Anche per tali eventi le domande si considerano tempestive se presentate entro il 30 agosto 2020.
CRITERI PER LE DOMANDE CON ISEE MANCANTE O DIFFORME
Per gli eventi del 2020 in caso INPS precisa che :
- ogni qualvolta l’attestazione ISEE minorenni sia rilasciata con omissioni e/o difformità il richiedente la prestazione può regolarizzare la situazione (le modalità indicate nella circolare n. 26/2020 )
- in questi casi , come in mancanza di ISEE, la definizione della domanda in stato “accolta” comporta n la liquidazione dell’importo minimo di 80 euro mensili (o 96 euro in caso di figlio successivo al primo).
Non opera quindi la sospensione
A seguito della regolarizzazione l’importo dell’assegno viene poi integrato dalla differenza , sui quali i messaggio fornisce specifi esempi
Per gli eventi del 2017 e del 2019 per i quali la prestazione è ancora pagata nel 2020 per effetto della diversa durata prevista dalla normativa:
- è necessaria la presentazione della DSU 2020 ai fini del rinnovo dell’ISEE per l’annualità 2020;
- continua ad essere necessario il possesso di un ISEE minorenni in corso di validità non superiore alla soglia di 25.000 euro anche per l’annualità 2020;
- permane la decadenza della domanda in caso di superamento della soglia di legge di 25.000 euro, ed ove l’utente torni in possesso dei requisiti, salvo i casi di rettifica retroattiva dell’ISEE, è necessaria la presentazione di una nuova domanda (per la disciplina della decorrenza della prestazione si rinvia alla circolare n. 85/2019);
- continuano a valere, anche per l’annualità 2020, le due fasce di ISEE previste dalla sopra citata normativa (in caso di ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro la rata mensile è di 80 euro – o 96 euro in caso di figlio successivo al primo - e se l’ISEE minorenni non è superiore a 7.000 euro la rata mensile è di 160 - o 192 euro in caso di figlio successivo al primo);
- permane la sospensione dell’istruttoria fino alla regolarizzazione da parte dell’utente, in caso di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE 2020, e continuano ad applicarsi, anche per il 2020, le istruzioni contenute nel messaggio n. 261/2017 nonché la circolare n. 85/2019.