Sono state emanate dall'INPS ieri le attese istruzioni su come richiedere il congedo parentale COVID-19 in forma oraria. Ricordiamo brevemente che il CONGEDO COVID è stato introdotto per la cura dei figli minori durante la sospensione dei servizi scolastici ed educativi per la pandemia da Coronavirus.
La durata iniziamente fissata in 15 giorni è stata poi raddoppiata a 30 giorni dal decreto Rilancio, e prolungata fino ad agosto, anche con la possibilità di utilizzarlo a ore, a partire dalla data in entrata in viore della legge di conversione del decreto Rilancio.
Il congedo COVID è garantito sia a dipendenti che autonomi e scritti alla gestione separata, è indennizzato al 50% e puo essere richiesto alternativamente da entrambi i genitori.
La possibilità di utilizzo a ore , va ottolineato, è riservata solo ai lavoratori dipendenti.
L'INPS aveva comunicato già con il messaggio del 21 luglio 2020 n.2902 che era stato aggiornato l’applicativo online per la domanda di congedo parentale COVID-19 per l'utilizzo anche nel mese di agosto.
Ieri è stato pubblicato il messaggio n. 3105 del 11 agosto 2020, che specifica le modalità di presentazione della domanda di fruizione oraria del congedo per emergenza COVID-19.
Le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande purché comprese tra il 19 luglio 2020 -31 agosto 2020).
La domanda di congedo COVID-19 orario deve essere presentata in modalità telematica, direttamente sul sito web istituzionale, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione “COVID-19”.
Nella domanda di congedo COVID-19 orario il genitore deve dichiarare:
- il numero di giornate di congedo COVID-19 che intende fruire in modalità oraria;
- il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo COVID-19 sono fruite in modalità oraria.
MA ATTENZIONE, ci sono due particolarità da tenere presenti:
- Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19, nell’intervallo temporale che intercorre dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020, dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare. Pertanto, nel caso di periodi a cavallo tra il mese di luglio 2020 ed il mese di agosto 2020, dovranno essere presentate due domande.
- l’indennizzo del congedo COVID-19 continua ad essere erogato in modalità giornaliera, quindi la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta ad una giornata intera di congedo. Di conseguenza, se le ore che compongono un giorno di congedo COVID-19 sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all’Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di 1 giorno di congedo COVID-19 all’interno di un arco temporale di riferimento (dalla data del primo giorno a quella dell'ultimo in cui sono collocate le ore utilizzate) nello stesso mese solare.
Per approfondire le regole del Congedo COVID 19 leggi anche "Congedi permessi e bonus baby sitter dopo il Decreto Rilancio".