Il decreto Agosto del 14.8.2020 ha istituito una indennità di 1000 euro per alcune categorie di lavoratori a termine o con contratti atipici.
Con un nuovo messaggio n. 143 del 15.1.2020, INPS comunica le modalità per richiedere il riesame in caso di domande respinte. Il termine è fisato a 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio, quindi entro il 4 febbraio 2021. (Vedi paragrafo sotto.)
Ricordiamo che le categorie interessate e i relativi requisiti fissati dal decreto Agosto erano i seguenti:
- dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della norma
- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e con almeno trenta giornate lavorative nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto. Devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'aiiicolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 11. 18, OPPURE con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, pari ad almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e nel 2018.
Con la circolare 125 del 28 ottobre 2020 l'inps ha fornito tutte le specifiche anche per l'indennità per i lavoratori marittimi. Va ricordato che per ricevere l'indennità tutti i soggetti citati non devono essere:
- titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tranne il contratto intermittente
- titolari di pensione, con l'esclusione delle pensioni di invalidità civile
Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020.
Dal 23 ottobre 2020 è stato attivato il servizio per la presentazione delle domande di indennità Covid-19 onnicomprensiva, con indicazioni relative all’accesso e allo stato della domanda fino al pagamento, è possibile consultare il Tutorial previsto per le altre indennità Covid-19.
Richieste di riesame delle domande indennita' respinte
l'INPS fornisce in allegato al messaggio l'elenco delle possibili motivazioni per il respingimento dell’indennità.
Come detto il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio (ovvero dalla data di notifica della reiezione se successiva), trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
L’utente può inviare la documentazione in due modi:
- attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro” grazie ad un’apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
- alla casella di posta istituzionale dedicata, denominata [email protected], istituita per ogni Struttura territoriale dell’INPS.
Si precisa che, per tutte le “reiezione forti” (come individuate nell’Allegato n. 1) il richiedente può anche proporre azione giudiziaria (cfr. il paragrafo 9 della circolare n. 125/2020 e il messaggio n. 4358 del 2020).
L'istituto precisa che l’istruttoria automatizzata prevede la concessione dell’indennità, come proroga automatica per i beneficiari dell’indennità del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.Tuttavia, per i casi in cui tale proroga automatizzata non è stata possibile nei casi in cui l’indennità fosse stata accolta a seguito di riesame verranno fornite, mediante successivo messaggio, ulteriori istruzioni per gli operatori di Sede, che consentiranno di concedere anche i successive indennita previste dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto Ristori.
Lavoratori dello spettacolo nuova data di verifica assenza di contratto
Ulteriore novità da segnalare per i lavoratori dello spettacolo : la titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, a differenza di quanto indicato nella circolare n. 125/2020, a deve essere verificata alla data del 19 maggio 2020, in linea con quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 84 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, e che la verifica riguarda solo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, diversi dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità secondo quanto previsto dall’articolo 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori).