Con il messaggio n. 3030 del 10 agosto l'INPS chiarisce che la sospensione contributiva per i lavoratori e lavoratrici autonome introdotta per l'emergenza COVID (VEDI DETTAGLI SOTTO) non comporta il rigetto delle richieste di indennità di maternità e paternità.
(Qui una sintesi delle regole " Congedi parentali e matenità 2020")
Le istruzioni sulla sospensione sono state fornite con le circolari n. 37/2020, n. 52/2020 e n. 59/2020, il messaggio n. 2162/2020 e, da ultimo, la circolare n. 64/2020 . (Vedi il riepilogo aggiornato "Decreto Agosto l'elenco dei versamenti sospesi")
L'istituto specifica che sebbene in assenza del regolare versamento dei contributi dovuti di norma la tutela della maternità/paternità non possa essere riconosciuta , considerata l’eccezionale situazione emergenziale , si ritiene opportuno provvedere comunque alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare – ad opera delle Strutture territorialmente competenti – un successivo controllo del regolare versamento dei contributi dovuti al termine del periodo di sospensione.
A tal fine, la/il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità con la quale attesti di essere in possesso dei requisiti per fruire della sospensione contributiva ai sensi della normativa vigente.
Al termine dei periodi di sospensione, infatti, i beneficiari delle predette indennità di maternità/paternità dovranno provvedere alla regolarizzazione della propria posizione contributiva. In caso contrario le Strutture territorialmente competenti si attiveranno per il recupero degli importi indebitamente erogati.
Queste indicazioni non si applicano ai lavoratori autonomi agricoli, in quanto i decreti-legge sopra citati non afferiscono alle scadenze legali ordinarie dei versamenti di tale tipologia di lavoratori.
Il messaggio fornisce anche le istruzioni operative per gli operatori delle sedi territoriali INPS.
Vale la pena ricordare i soggetti interessati dalla sospensione contributiva come riepilogato dalla circolare INPS 59 2020:
" L’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, prevede, ai commi 1 e 2, che “Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta” siano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo 18 del decreto-legge in oggetto dispongono, analogamente, che “Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta”, vengano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.Tale previsione normativa opera disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020.
I versamenti sono sospesi anche per i soggetti che abbiano intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.
La sospensione dell’obbligo del versamento contributivo riguardava ad esempio i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali come I rata contribuzione sul minimale anno 2020alla scadenza del 18/05/2020.
Si ricorda che il Decreto Agosto, per ora diffuso solo in bozza prevede la ripresa dei versamenti sospesi alla data del 16 settembre con il 50% del totale dovuto o con rateizzazione in due anni a partire dalla stessa data