Il nuovo credito di imposta
L’articolo 81 del cosiddetto DL Agosto, è dedicato a un nuovo credito di imposta denominato “Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche”.
A dispetto di quel che si potrebbe dedurre dal nome, però, il suo ambito di applicazione non è così ampio come si potrebbe ipotizzare.
Per il solo anno 2020, in favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive (che presentano le caratteristiche espressamente indicate dal decreto) è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un investimento minimo di 10.000 euro.
Tuttavia la dotazione finanziaria è limitata a 90 milioni di euro, e la norma prevede che il credito di imposta in ogni caso verrà erogato nel limite massimo di spesa stabilito, che costituisce “tetto di spesa”: nel caso in cui le risorse disponibili dovessero risultare insufficienti per soddisfare le richieste ammesse a beneficio, verrà predisposta la ripartizione tra i beneficiari in proporzione al credito di imposta astrattamente spettante.
Sempre più di frequente il legislatore propone bonus fiscali con dotazione finanziaria potenzialmente insufficiente, prevedendo al contempo, per il caso, la rimodulazione successiva del beneficio in modo proporzionale tra i beneficiari: è possibile che una tale impostazione, se da un lato tuteli la stabilità della spesa, dall’altro, rappresentando di fatto un contributo di ammontare incerto per chi ne dovrebbe usufruire, possa ridurre anche notevolmente la capacità di stimolo all’investimento, obiettivo per il quale la norma nasce.
Alle associazioni e alle società, professionistiche e dilettantistiche, è richiesto di certificare lo svolgimento di attività sportiva giovanile.
L’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti previsti dai Regolamenti UE in tema di aiuti “de minimis”.
A successivo decreto attuativo sono demandate le modalità operative per poter usufruire del beneficio.
I soggetti sponsorizzabili
L’agevolazione in esame ha una platea molto ampia in termini di soggetti che ne possono usufruire (aziende, lavoratori autonomi, enti non commerciali), ma lo stesso non vale per quanto riguarda i soggetti che possono essere sponsorizzati, indicati in modo preciso dalla normativa, e precisamente:
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche;
- società sportive professionistiche operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile;
- società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile.
Inoltre non è sufficiente che il soggetto sponsorizzato appartenga a una di queste categorie, la norma prevede anche delle cause di esclusione.
Le leghe, le società e le associazioni di cui sopra devono avere realizzato in Italia, nell’anno d’imposta 2019, ricavi, come definiti dall’articolo 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR, per un importo compreso tra 200 mila euro e 15 milioni di euro.
Poi il decreto esclude le sponsorizzazioni verso i soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge n.398 del 16 dicembre 1991, definiti all’articolo 1 comma come “le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle Leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2”.
Si noterà come la prima causa di esclusione includa anche la seconda, per cui è possibile che in sede di emanazione il punto venga limato.