Il decreto di agosto convertito con legge n 126 pubblicata il 13 ottobre in Gazzetta Ufficiale all'art.59 prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
I Comuni a cui spetta il contributo sono quelli ad alta vocazione turistica e da Venezia a Bari sono 29: Venezia Verbania Firenze Rimini Siena Pisa Roma Como Verona Milano Urbino Bologna La Spezia Ravenna Bolzano Bergamo Lucca Matera Padova Agrigento Siracusa Ragusa Napoli Cagliari Catania Genova Palermo Torino Bari.
Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore a due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni indicati al comma 1.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto
L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019.
In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.