Il decreto- legge "Agosto" , n 104/ 2020, all'art. 3 prevede una agevolazione per le imprese che stanno affrontando l'emergenza Coronavirus. Si tratta dell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali nel caso non si richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione previsti all'articolo 1 dello stesso DL.
L'INPS ha emanato lo scorso 18 settembre le istruzioni per i datori di lavoro privati con la circolare 105 2020 mentre il 5 gennaio 2021 sono state pubblicate le istruzioni riguardanti i lavoratori soggetti alla Gestione pubblica nel messaggio 30 del 5.1.2021.
Va ricordato infatti che la norma prevede che siano esonerati dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici (vedi sotto l'elenco completo):
- con esclusione del settore agricolo,
- che non chiedono il rinnovo dei trattamenti di cassa integrazione già fruiti a maggio , giugno e luglio 2020
- per un periodo massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020,
- nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite dai propri dipendenti.(Il periodo viene riparametrato e applicato su base mensile.)
- Sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.
ATTENZIONE : L'esonero comporta l'applicazione del divieto di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo. L'eventuale violazione comporta la revoca dall’esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale .
Inoltre l'esonero contributivo del Decreto Agosto è cumulabile con altri sgravi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
In data 18 settembre l'inps ha pubblicato la circolare di istruzioni n. 105 2020 sulle modalità di applicazione e condizioni per l'esonero per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati.
Si chiarisce in particolare che :
- L’indicazione del limite temporale del 31 dicembre lascia comunque ferma la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell’esonero per periodi inferiori ai citati quattro mesi.
- l’ammontare dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione non versata nelle suddette mensilità costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale.
- l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minor importo tra la contribuzione teoricamente dovuta per la retribuzione persa in forza del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.
Le condizioni per l'esonero
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall’altro, da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 104 del 2020.
In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, l’esonero contributivo di cui si tratta, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato alle seguenti condizioni:
- rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, ossia:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 l'INPS precisa che la durata del divieto è fissata a:
- un periodo non superiore a 18 settimane nell’ipotesi di fruizione degli ammortizzatori sociali di cui all’articolo 1 del decreto-legge, ovvero,
- un periodo non superiore a quattro mesi, nell’ipotesi di fruizione dell’agevolazione contributiva
A chi conviene
Da alcuni studi è emerso che questa agevolazione è conveniente, rispetto alla cassa integrazione, per le aziende che in prospettiva prevedono con un buon margine di sicurezza una veloce ripresa delle attività produttive.
In particolare per un lavoratore nel settore terziario e paga oraria di 11 euro il risparmio ( da oltre duemila euro) si verificherà ad esempio in caso di previsione di cassa integrazione in media inferiore al 17,3% delle ore lavorabili e in presenza di precedenti periodi a zero ore.
Nel caso invece nel bimestre precedente siano state utilizzate solo 100 ore di integrazione salariale, lo sconto per l'esonero scende a a 638 euro quindi conveniente solo se la cassa covid nelle nuove 18 settimane risulterà inferiore al 5,1% delle ore lavorabili (utilizzando 35 ore di cassa fino a fine anno).
Le istruzioni per gli enti pubblici economici
Come detto hanno diritto al riconoscimento del beneficio anche :
gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche
- le aziende speciali costituite anche in consorzio,
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
Questi datori di lavoro, ai quali è stato assegnato il codice autorizzativo “2Q” “, dovranno esporre nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, valorizzando, l'elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> come segue:
- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “15” avente il significato di “Sgravio Articolo3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.