Con Risposta a interpello n 257 del 7 agosto l’Agenzia delle Entrate chiarisce quando l’IVA indetraibile possa essere considerata come costo e perciò computabile nel credito di imposta ex art 1 comma 9 Legge 205/2017
L’istante svolge una attività esente IVA ai sensi dell’art 10 n 11) del Decreto IVA.
Ha provveduto alla quotazione sul mercato AIM sostenendo di conseguenze dei costi per la quotazione.
Ritiene inoltre di avere diritto ad un credito di imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.
L’istante domanda se l’IVA indetraibile ex art 19 del DPR 633/72 possa essere inclusa nei costi di consulenza e quindi possa essere anch’essa agevolabile.
Per avvalorare la sua interpretazione in senso positivo ossia di possibile inclusione dell’IVA nei costi di quotazione, fa riferimento ai:
- principi generali del diritto, con riguardo al trattamento dell’IVA indetraibile, ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP
- chiarimenti di prassi della "Tremonti ter" e l'ammissibilità di computare l'IVA indetraibile per la determinazione del "credito di imposta su investimenti pubblicitari" sancita dal Consiglio dei ministri.
Con la risposta in oggetto l’Agenzia delle Entrate innanzitutto ricorda che l’art 1 riconosce un credito di imposta alle piccole e medie imprese, così come sono definite dalla Raccomandazione n. 361 del 2003 della Commissione Europea, per la quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di uno stato membro dell’UE o dello spazio economico europeo.
Il credito è riconosciuto fino ad un massimo di 500.000 euro ed è del 50% dei costi di consulenza per la quotazione sostenuti fino al 31 dicembre 2020.
A regolamentare i criteri del suddetto credito è intervenuto il Decreto Ministeriale del 23 aprile 2018 ed in particolare esso prevede che tra i costi ammissibili ci sono i costi direttamente connessi alla attività di quotazione e prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari. Tali costi possono essere pattuiti in misura fissa o proporzionale al successo della quotazione.
In merito invece al credito di imposta in esame occorre fare riferimento alla Circolare n 44/E del 2019 in relazione all’agevolazione nota come Tremonti ter
Tale circolare chiarisce che ai fini del calcolo dell'agevolazione costituisce una componente del costo l'eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile (ex art. 19- bis1 DPR 633 del 1972) ovvero per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 36-bis del DPR 633, di contro, non rileva ai fini della determinazione del valore degli investimenti l'IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto articolo 19, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Con riferimento a quest'ultima ipotesi, la circolare precisa che l'IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata «non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d'acquisto ma è una massa globale (...) che si qualifica come costo generale», e «resta salva, ovviamente, la possibilità di computare nel valore degli investimenti l'IVA totalmente indetraibile derivante dal pro rata pari a zero».
Perciò secondo l’Agenzia delle Entrate l'istante che abbia effettivamente un pro-rata di detraibilità pari a zero, può far rientrare tra i costi rilevanti ai fini dell'agevolazione in esame, l'IVA indetraibile assolta sui costi agevolabili.