È stato prodotto un nuovo documento da parte del Consiglio Nazionale dei Commercialisti contenente un elenco dettagliato degli eventi calamitosi per i quali sussisteva al 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza e utile alle imprese residenti nei comuni interessati da questi eventi, a valutare la spettanza del credito di imposta per i canoni di locazione previsto dall’art 28 del Decreto Rilancio.
Ricordiamo che tale credito di imposta riguarda tutte le locazioni di immobili non abitativi e spetta a tutte le attività di impresa e professionali con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.
E' un credito di imposta per i canoni di locazione, leasing, o concessione pagati da:
- esercenti attività di impresa
- esercenti attività di arti e professioni
I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo e destinati ad attività:
- industriale
- commerciale
- artigianale
- agricola
- di interesse turistico e termali
- o riguardare l’esercizio di abituale attività di lavoro autonomo.
La misura del credito spetta ai soggetti suddetti per un ammontare pari al 60% del canone totale corrisposto a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
L’elenco degli eventi calamitosi è consultabile dal Documento qui allegato e intitolato “Il credito di imposta sulle locazioni e i comuni in stato di emergenza” alle pagine da 12 a 20 ed è distinto per regioni d’Italia.
Si precisa che il documento in oggetto riporta anche altri aggiornamenti in materia di evoluzione della normativa del credito di imposta sulle locazioni a distanza di due mesi dalla diffusione del precedente datato 5 agosto 2020 e un raffronto con quanto previsto dall'art 25 dello stesso decreto in materia di fondo perduto.
Ricordiamo infatti che il precedente lavoro del CNDCEC era stato proposto dallo stesso consiglio con lo scopo di analizzare la disciplina prevista dal comma 4 dell’articolo 25 del decreto Rilancio (legge n. 34 del 19 maggio 2020) in materia di contributi a fondo perduto a favore dei contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi).
L’art. 25 del Decreto Rilancio prevede che sia riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA che rispettino dei requisiti ossia:
- nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (anno 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni non devono essere superiori a 5 milioni di euro;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (riduzione del fatturato).
Il requisito del calo del fatturato è appunto disatteso se si parla di soggettii residenti in questi comuni il cui elenco si vuole individuare con precisione.
Considerando che la norma in esame è una norma derogatoria in quanto prevede delle condizioni più favorevoli per l’erogazione dei contributi in favore dei soggetti citati, in considerazione della pregressa situazione di difficoltà economica in cui gli stessi versavano a causa delle calamità intervenute nei territori in cui esercitavano la loro attività economica, il documento forniva chiarimenti e precisazioni in merito alla specifica disciplina fissata.
Gli eventi calamitosi da cui può conseguire una dichiarazione di stato d’emergenza che assuma rilevanza ai sensi del comma 4 dell’articolo 25 sono di natura molteplice e possono riguardare singoli Comuni o gruppi di Comuni, una o più Regioni o addirittura l’intero territorio nazionale.
Per cui sarà cura dei contribuenti interessati a richiedere il contributo appurare se il Comune nel quale si trova il proprio domicilio fiscale o la propria sede operativa era interessato al 31 gennaio 2020 da uno stato d’emergenza.
La Circolare n 22/ E della Agenzia delle Entrate forniva un elenco non esaustivo dei comuni interessati e in proposito si legga l’articolo Fondo perduto e elenco dei Comuni colpiti da eventi calamitosi alla data del 31 gennaio
Per godere del fondo perduto si ricorda quanto chiarito anche dall'ultimo provvedimento di prassi consultabile in questo articolo Contributo a fondo perduto: nuovi chiarimenti delle Entrate