In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono avvalersi, per il versamento delle imposte, del maggior termine previsto dal comma 2 art. 17 DPR 435/2001, ovvero possono effettuare il versamento entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
L'omesso versamento della sola maggiorazione dello 0,40% non pregiudica per il contribuente il versamento nel lungo periodo delle imposte da Dichiarazione dei redditi, pertanto il pagamento effettuato nei 30 giorni successivi alla prima scadenza è da considerarsi, in ogni caso, tempestivo, mentre l’omesso versamento della maggiorazione si considera un mero pagamento insufficiente.
Lo ha stabilito la Cassazione con Sentenza n. 16645 depositata il 4 agosto 2020, che qui alleghiamo, affermando così il principio di diritto secondo il quale "la maggiorazione di cui all'art. 17, comma 2, d.P.R. n. 435 del 2001, ratione temporis applicabile, ha natura di interessi corrispettivi dell'imposta dovuta a favore dell'erario a fronte del maggior periodo di giorni 30 concesso al contribuente per il pagamento, sicché l'omesso versamento della sola maggiorazione nel più lungo termine costituisce pagamento parziale ma non determina la decadenza dal termine prorogato".
Ne deriva che il pagamento operato nei trenta giorni successivi alla prima scadenza è, in ogni caso, tempestivo, integrando l'omesso versamento della maggiorazione solo un'ipotesi di pagamento parziale. Tale esito influisce sulla determinazione della sanzione che, pertanto, in forza dell'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 (per cui «chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti ... è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato») deve essere calcolata sulla sola differenza tra quanto versato (nella specie, l'importo originario dell'imposta) nel termine differito e quanto dovuto (l'importo dell'imposta più la maggiorazione).
La Cassazione osserva che sul piano letterale, quanto disposto dall'art. 17, commi 1 e 2, d.P.R. n. 435 del 2001, si riferisce allo stesso tributo, rispetto al quale sono contemplati due distinti termini per l'adempimento, che si differenziano solo per il riconoscimento a favore dell'Ufficio degli interessi maturati, determinati in via forfettaria. Conseguentemente il riconoscimento degli interessi non rappresenta una "condizione" per accedere al secondo termine, ma solo il "corrispettivo" riconosciuto all'Ufficio a fronte del "vantaggio" per il contribuente individuato nel maggiore periodo concesso per il pagamento (nonché, correlativamente, della più lunga disponibilità di una somma spettante all'erario).