Con Risposta a interpello n 240 del 3 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che spetta l’esenzione IVA per tutti i servizi prestati alle case di riposo in caso di contratto global service, mentre se alcuni servizi sono forniti in aggiunta e non compresi nel contratto in oggetto per l’esenzione devono rientrare nelle ipotesi agevolate previste dall’art 10 del DPR 633/1972
La società istante fornisce assistenza socio/sanitaria agli ospiti di una Residenza Sanitaria Residenziale o RSA amministrata da ente religioso che gestisce case di riposo. I servizi forniti riguardano assistenza diretta alla persona, assistenza alla somministrazione dei pasti e dell'idratazione, deambulazione e mobilizzazione, attività di socializzazione, governo dell'ambiente e altro.
Sta per stipulare un contratto di ulteriori servizi di ristorazione e lavanderia per fornire in modo globale servizi sanitari, socioassistenziali e alberghieri.
Chiede perciò di sapere quanto segue:
- se i servizi attualmente forniti siano esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 21) del decreto IVA, in quanto trattasi di servizi di assistenza e cura alla persona;
- se l’esenzione sia applicabile solo nel caso in cui ai suddetti servizi siano integrati i nuovi servizi di ristorazione e lavanderia ancora oggetto di trattativa configurando un servizio "global service" con il nuovo contratto
- se l'esenzione sia applicabile ai nuovi servizi di ristorazione e lavanderia
La soluzione prospettata dall’istante è quella della esenzione ex art 10 in quanto il comma 1 n 21 dello stesso dice che "le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanatrofi, asili, case di riposo per anziani e simili (...) comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie" sono esenti da IVA.
Egli sostiene cioè che spetti in quanto:
- l’esenzione in questione ha carattere oggettivo ossia riguarda il contenuto della prestazione,
- sia applicabile a tutti i servizi che fornisce alla RSA ai sensi del comma 1 n. 21 dell’art 10 in questione
- ricorda che sono esenti IVA gli organismi che perseguono le finalità assistenziali nei confronti di soggetti degni di protezione sociale e che unitamente forniscono anche il vitto, indumenti e tutte le altre prestazioni accessorie
- sostiene che le prestazioni accessorie beneficiano della esenzione IVA in quanto correlate alla principale ossia nel suo caso alloggio e assistenza alla persona e solo se comprese in un accordo di global service avente ad oggetto la gestione della casa di riposo.
In base a quanto detto la società ritiene che le prestazioni rese alla RSA abbiano come oggetto prestazioni proprie e pertanto esenti, analogamente per i nuovi servizi di ristorazione e lavanderia configurando con il resto una gestione globale.
L’agenzia è concorde con l’istante in merito alla applicabilità della esenzione IVA per le prestazioni rese alle case di riposo con contratto global service (come precisato anche con risposta n. 221/2019)
In proposito ricorda che nella risoluzione n 39/E del 2004 ha chiarito che l’esenzione di cui all’art 10 primo comma n 21 riguardante anche le case di riposo ha valenza oggettiva a prescindere dalla natura giuridica del soggetto.
Inoltre, ricorda che sono oggettivamente esenti le prestazioni rese presso una casa di riposo anche se distintamente specificate sempre se nella loro interezza caratterizzano un global service della RSA.
Mentre le altre prestazioni rese distintamente dalla gestione globale sono fatturate secondo il regime proprio delle stesse a meno che non rientrino negli speicifi casi di esenzione.
Avendo però specificato la società istante che solo con il nuovo contratto i servizi aggiuntivi sarebbero forniti da proprio personale dipendente mentre secondo il precedente contratto i servizi aggiuntivi sarebbero prestati dal personale della casa di riposo, l’Agenzia chiarisce che l’esenzione IVA in questo caso potrà applicarsi solo a seguito della stipula del nuovo contratto.