Con Risposta a interpello n 237 del 3 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate conferma il ripristino della disponibilità di un credito per un importo corrispondente alla somma indebitamente compensata e restituita visto che il bonus fiscale, erroneamente utilizzato in compensazione dal contribuente oltre il limite previsto dalla legge, resta valido grazie alla definizione dell'atto di contestazione.
Riepiloghiamo il caso di specie.
L’istante ha presentato domanda per accedere ad un’agevolazione riservata alle imprese che realizzano investimenti nel territorio.
L’agevolazione era un bonus fiscale da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 1 del DL n 244 del 1995 convertito con modificazioni dalla Legge n 341 del 1995 e successivi adeguamenti. Il bonus veniva concesso e l’istante utilizzava il credito in compensazione dell’IRAP dovuta con modello F24 e codice specifico “3888” relativo agli “Incentivi in forma automatica per le piccole e medie imprese”
Successivamente l’Agenzia notificava un atto di recupero del credito per la parte utilizzata in compensazione ed eccedente il limite stabilito dall’art 1 della Legge 244/2007 ossia eccedente i 250.000 euro
L’istante provvedeva ad impugnare l’atto di recupero in Commissione tributaria provinciale vedendoselo rigettato con sentenza confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale, quindi al provvedeva al pagamento integrale di quanto intimato.
Per poter utilizzare in compensazione il credito ripristinato l’istante lo ha indicato tra i crediti d’imposta in dichiarazione dei redditi (nel Modello UNICO) per il periodo di imposta e per quelli successivi. Non avendo però trovato nel modello un apposito campo per indicare l’eccedenza del bonus fiscale ottenuto, ha indicato il credito nel QUADRO RU sezione V al rigo RU403 denominato “Crediti di imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi”
L’istante ritiene che il bonus sia spettante, sia equiparato ad un credito di imposta, e in base l’art 1 della Legge n 244/2007 ritiene di poter riportare l’ammontare eccedente dei crediti di imposta anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e ritiene che sia comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui genera l’eccedenza.
L’istante suggerisce infine di poter utilizzare per la compensazione in F24 il codice “6700” credito di imposta incentivi per le medie e piccole imprese.
L’Agenzia concorda con la soluzione prospettata dall’istante e chiarisce che il parere espresso riguarda unicamente la corretta modalità di utilizzo del credito oltre il limite di 250.000 euro stabilito dall'articolo 1 della legge n. 244/2007, che dispone che "A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza".
Riguardo al bonus fiscale riconosciuto l’Agenzia ritiene che con la definizione dell'atto di contestazione sia stata ripristinata, a posteriori, la disponibilità del credito per un importo corrispondente alla somma indebitamente compensata e riversata.
Il credito ripristinato può essere riportato nei periodi successivi, oltre il limite temporale previsto dalla legge istitutiva, e compensato con eventuali debiti tributari e contributi futuri. L’eccedenza del credito non concorre con gli altri eventuali crediti all'ammontare del limite massimo compensabile nell'anno solare essendo utilizzata oltre il terzo anno successivo a quello in cui la stessa si è generata.
L’agenzia chiarisce che l’indicazione nel rigo RU403 del modello UNICO e dei modelli degli anni seguenti ha comportato una gestione e controllo manuale dello stesso da parte della agenzia non essendoci un campo apposito che evidenziasse il credito. Concorda con l’istante per l’utilizzo del codice tributo “6700”