Con Risposta a interpello n 232 del 31 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono gli obblighi di un venditore di oggetti usati, tipo mercatino, ai fini IVA e IRPEF, e in particolare stabilisce che il titolare del mercatino in regime forfetario, debba munirsi di un registratore di cassa che memorizzi e trasmetta al Fisco i corrispettivi giornalieri riguardanti soltanto gli incassi derivanti dalla cessione degli oggetti rimasti invenduti, trascorsi i termini stabili nell’accordo tra le parti e dei quali ha acquisito gratuitamente la proprietà.
Ricapitoliamo il caso in oggetto.
L’istante è titolare di una agenzia di affari, dove espone e vende beni ricevuti in conto vendita dai proprietari previo accordo sul prezzo.
È munito di un registro giornale degli affari auto-vidimato al SUAP dove annota i beni ricevuti da terzi.
Nella sua attività è soggetto al regime forfettario di cui all’art 1 commi da 54 a 89 della Legge n 190/2014.
Alla cessione del bene rilascia all’acquirente uno scontrino esente IVA mentre al committente, cui è destinato il 50% dell’incasso della vendita, rilascia una ricevuta in doppia copia che riporta il prezzo realizzato con timbro e l’indicazione dell’articolo venduto.
Egli chiede se:
- ai fini della certificazione dei corrispettivi percepiti all’atto della vendita è obbligato a installare il registratore telematico necessario per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi
- e se per la tassazione diretta debba considerare l’intero importo versato dall’acquirente o solo le parte del 50% delle somme incassate che costituiscono il suo guadagno.
L’agenzia dopo aver richiesto documentazione integrativa, ha appreso che l’istante rivende esclusivamente beni ricevuti da privati e che alla consegna dei beni compila e firma un modulo di accordo nel quale indica tutti i dati anagrafici del venditore e l’elenco dei beni ricevuti.
Il prezzo di vendita viene pattuito con il privato proprietario e l’istante ha diritto:
- al 50% dell’incasso, e il restante va versato al venditore antro 15 gg dalla avvenuta vendita.
- di ridurre del 50% il prezzo pattuito se dopo 30 giorni il bene è invenduto.
- se la mancata vendita dei beni si protrae per 60 giorni il proprietario può ritirarli entro i 10 giorni successivi, diversamente l’istante ne diventa proprietario.
L’istante trascrive i beni nel registro degli affari e sono esposti in negozio con etichetta. I registri degli affari sono aggiornati quotidianamente.
L’agenzia delle Entrate ritiene che in base ai dati forniti dall’istante egli svolga agenzia di affari soggetta a vigilanza ai sensi dell’art 115 del Regio Decreto n 773/1931 e l’esercente ha l’obbligo di tenere un registro degli affari in cui sono annotate:
- le generalità dei proprietari,
- i beni di vendita,
- il prezzo pattuito,
- la tabella delle operazioni con la tariffa delle merci
L’agenzia ritiene con la risposta in oggetto, che tale attività possa essere ricondotta ad una cessione di beni di terzi secondo le regole del mandato con rappresentanza, visto che i beni risultano in modo inequivocabile di appartenenza di terzi che li hanno consegnati per la vendita.
Il mandato per rappresentanza si evince dal modulo con cui il venditore si accorda con l’intermediario su prezzo e modalità per cui la cessione al cliente finale non rileva ai fini IVA e può essere documentata con semplice quietanza.
Le somme incassate per conto terzi devono essere tracciate in appositi registri. L’importo poi versato al venditore anch’esso è documentato con quietanza.
È bene evidenziare che:
- il compenso spettante all’intermediario rileva invece ai fini IVA sebbene non sia soggetto alla rivalsa essendo egli in regime forfettario e va documentato con fattura ordinaria o semplificata in formato analogico o elettronico.
- il compenso scaturente invece da quei beni che diventano di sua proprietà poiché sono trascorsi i termini dell’accordo di vendita e sono rimasti invenduti, va certificato con gli ordinari obblighi di certificazione così come chiarito dalla circolare n 3/E del 21 febbraio 2020 che ricorda l’obbligo di registrazione anche per i forfettari.
Perciò l’istante dovrà dotarsi di registratore telematico o utilizzare la procedura web al fine di memorizzare e trasmettere i corrispettivi ed emettere il documento commerciale. Altra strada percorribile è la facoltà, ovvero l'obbligo se richiesta dal cliente, di emettere fattura, ordinaria o semplificata, in formato analogico oppure, facoltativamente elettronico.
Per ciò che riguarda la tassazione ai fini IRPEF il regime forfettario per cui ha optato l’istante prevede che egli applichi le percentuali di tassazione su quanto da lui incassato ossia il 50% del prezzo di vendita oppure sull’intero prezzo di cessione per quei bene che sono divenuti di sua proprietà.