HOME

/

FISCO

/

ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

/

PER I PAGAMENTI IN CONTANTI NON È GARANTITA LA TRACCIABILITÀ E NON SPETTA DETRAZIONE

2 minuti, Redazione , 11/08/2020

Per i pagamenti in contanti non è garantita la tracciabilità e non spetta detrazione

Le spese mediche pagate in contanti e documentate con un software legato ad una banca non sono considerate tracciabili ai fini dei controlli della amministrazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risposta a interpello n 247 del 5 agosto 2020 l’agenzia delle entrate rigetta la detraibilità delle spese mediche pagate in contanti e certificate tramite un sistema software perchè non risponde ai requisiti di tracciabilità dei pagamenti obbligatoria ai sensi dell’art 1 comma 679 della Legge n 160/2019.

L’istante descrive il software che intende produrre come uno strumento con il quale il paziente paga la prestazione sanitaria in contanti, il professionista medico accede al portale messo a disposizione con il software ed effettuerà un riconoscimento del paziente tramite gestionale. Successivamente lo riconoscerà tramite scansione del codice fiscale. Una volta accertata l’identità verrà incassato il contante e il software rilascerà una ricevuta da allegare alla fattura per la prestazione medica.

Il contante confluisce in un conto dell’istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d’Italia che poi pagherà con singoli bonifici il medico per tutti i pagamenti effettuati con i dati del paziente e della prestazione. L’istante specifica che l’intestatario del conto e del bonifico emesso al medico è l’istituto di pagamento suddetto.

L’istante domanda se un tale software possa rientrare tra gli strumenti utili a garantire la tracciabilità necessaria a maturare il diritto alla detrazione d’imposta delle spese mediche. Egli ritiene che possa essere accettata questa possibilità in quanto il software sia paragonabile agli “altri metodi di pagamento” previsti dall’art 23 del Dlgs 241/1997.

L’agenzia appunto rigetta la possibilità che questo software consenta la tracciabilità per i seguenti motivi.

Innanzitutto, ribadisce che ai sensi del comma 679 dell’art 1 della legge n 160 il diritto alla detrazione del 19% delle spese mediche spetta a condizione che l’onere sia pagato con versamento bancario o postale o mediante sistemi di pagamento previsti dall’art 23 del DLgs 241/97

Tale articolo dice l’agenzia fa riferimento a:

  • carte di debito
  • carte di credito
  • carte prepagate
  • assegni bancari e circolari
  • e altri sistemi di pagamento

L'Agenzia dice che al caso in esame va applicato quanto già detto dalla circolare n 108/2014 i n materia di erogazioni liberali secondo la quale gli altri mezzi di pagamento sono da intendersi quelli che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore e permettere controlli da parte della amministrazione finanziaria.

Secondo l’agenzia il software descritto dall’istante non prevede alcun mezzo di pagamento indicato nel suddetto articolo né consente la tracciabilità del soggetto che sostiene la spesa ai fini dei controlli della stessa agenzia. 

Sinteticamente si può dire che è necessaria la tracciabilità del flusso finanziario da colui che sostiene la spesa al beneficiario, attraverso una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti individuabili. Nessun passaggio deve avvenire in contanti per garantire la tracciabilità.

 

Ti potrebbero interessare:

Allegato

Risposta a interpello n 247 del 5 agosto 2020

Tag: ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORME DEL GOVERNO MELONI · 20/12/2024 Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025

L'ultima bozza della Legge di Bilancio contiene alcune modifiche alla norma sul riordino delle detrazioni: vediamo gli aggiornamenti al 17 dicembre

Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025

L'ultima bozza della Legge di Bilancio contiene alcune modifiche alla norma sul riordino delle detrazioni: vediamo gli aggiornamenti al 17 dicembre

Beni ai dipendenti: dal 2025 valore  medio o di costo

Con il Decreto Irpef Ires cambia il metodo di valorizzazione da parte di datori di lavoro dei fringe benefits ai dipendenti

Canoni concessori demaniali: chiarimenti sulla deducibilità

La Cassazione ha chiarito quando i canoni derivanti da una concessione di un bene costruito sul demanio pubblico siano deducibili

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.