Anche l'INPS , dopo l’Inail, ( Nota 9466 del 3 agosto 2020) conferma che la proroga dello stato di emergenza contenuta nel Dl 83/2020 non interessa il Durc online e che, quindi, i documenti unici di regolarità contributiva con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio sono prorogati sino al 29 ottobre 2020 e non al 13 gennaio 2021, come si poteva ipotizzare dopo la recente proroga dello stato di emergenza . Il documento dell'istituto di previdenza è il messaggio 3089 del 10 agosto 2020.
Facciamo un riepilogo delle proroghe:
- il 17 marzo 2020 il DL 18/2020 dispone con l’art 103 che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, restano validi fino al 15 giugno;
- il 30 aprile la conversione in legge n 27/2020 del DL 18/2020 apporta modifiche all’art 103 prevedendo l’ultrattività dei documenti scadenti nel periodo fra il 31 gennaio e il 31 luglio per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ;
- il 19 maggio, il Dl 34/2020 con l’art 81 modifica ulteriormente l’articolo 103 ripristinando la situazione d’origine, e cioè solo per i Durc in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile quest’ultima veniva prorogata al 15 giugno 2020
- la Legge 77/2020 di conversione del DL 34/2020 a far data dal 19 luglio abroga l’articolo 81 in questione facendo sì che i Durc con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio siano prorogati sino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza;
- infine, la proroga dello stato la proroga dello stato di emergenza dal 31 luglio al 15 ottobre 2020. La norma sul Durc non viene richiamata e, quindi, non spetterebbe la proroga ulteriore.
Ricordiamo che con Messaggio n 2998 del 30 luglio 2020, l’INPS comunicava che in ragione della soppressione del comma 1 dell’art 81 del Decreto Rilancio disposta in sede di conversione in legge n i DURC ON LINE con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020, ossia per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
L'inps , oltre a richiamare quanto indicato dal precedente messaggio n. 2998 del 30 luglio 2020, ricorda quindi che "tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line, devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020 senza procedere ad una nuova interrogazione.(...)
Rimane fermo, in ogni caso, quanto disposto dall’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, che esclude la proroga dei Durc on line, per le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76/2020. In questi casi la richiesta di verifica della regolarità contributiva andrà fatta secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015, indipendentemente dalla presenza di un Durc on Line con validità prorogata.
In particolare, sarà emesso un Durc On Line, ove l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità indipendentemente o meno dalla presenza di un Durc On Line con validità prorogata.
Sarà emesso, invece, un Documento Verifica di regolarità contributiva, ove l’istruttoria si concluda con l’esito di irregolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata."
Per saperne di più sul DURC si legga Durc: cos'è, a chi si richiede?