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TASSAZIONE ACCERTAMENTO USUCAPIONE DI BENI IMMOBILI

3 minuti, Redazione , 24/08/2020

Tassazione accertamento usucapione di beni immobili

No alle imposte ipotecarie e catastali nell’accordo di mediazione

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Nel caso di accordo di mediazione, al verbale che accerta l'usucapione di beni immobili, si applica la tassazione agevolata prevista per legge, con esclusione delle imposte ipo-catastali (indipendentemente dal valore dei trasferimenti oggetto dell'accordo).

L'accordo di mediazione che accerta l'usucapione, ai fini dell'imposizione indiretta, non può essere considerato collegato all'originario atto di compravendita. Detto accordo, non integra o modifica l’originario atto traslativo ma accerta che la parte è diventata proprietaria del bene immobile (grazie all’intervento dell’usucapione).

Ciò è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con Risposta all’interpello n. 235 del 31 luglio 2020 (in allegato) resa al contribuente che desiderava conoscere la corretta tassazione dell’accordo di mediazione nel quale viene accertato l’usucapione di beni immobili da parte dello stesso. A causa di un errore materiale infatti, nel proprio atto di acquisto di un complesso industriale era stata omessa la descrizione di una porzione dello stesso e pertanto egli aveva intenzione di far accertare che era effettivamente proprietario anche della parte del complesso industriale non segnalata nell’atto ma di fatto comprata.

Si fa presente che l’acquisto del diritto di proprietà su un bene immobile è possibile, oltre che con atto di compravendita, anche grazie all’istituto dell’usucapione.

Tale modalità di acquisto a titolo originario della proprietà, è prevista dall’art. 1158 del codice civile, a condizione (tra le altre) che, il soggetto che diventa proprietario, possegga ininterrottamente il bene per un determinato periodo di tempo. Trascorsi questi anni, il giudice può accertare con sentenza (che ha valore dichiarativo), che il soggetto è diventato proprietario di quel bene.

Sotto il profilo dell'imposizione indiretta, agli atti dell'autorità giudiziaria che accertano l'acquisto della proprietà di beni immobili per usucapione, si applica l'imposta di registro al 9% (cfr. art. 1, Tariffa Parte I, allegata al TUR) per un importo minimo di 1.000 euro. Inoltre, le imposte ipo-catastali sono pari a 50 euro ciascuna.

Il motivo per cui è prevista questa tassazione, è l’intento antielusivo del legislatore, impegnato a contrastare il fenomeno dei trasferimenti di diritti reali (proprietà, ecc.), attuati mediante l'utilizzo improprio di sentenze dichiarative dell'usucapione, alle quali (data la natura di atti tipicamente ricognitivi) dovrebbe trovare applicazione un'imposizione meno gravosa. Il medesimo intento antielusivo del regime di tassazione previsto, si potrebbe quindi applicare anche agli accordi di mediazione che accertano l’avvenuto usucapione. Gli accordi conciliativi in commento risulterebbero quindi assoggettati all'imposta proporzionale di registro, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, Tariffa Parte I, del TUR citate.

Ciò posto, occorre considerare che, nell'ambito dei procedimenti di mediazione, finalizzati alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, il legislatore ha introdotto all'art.  17 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, una disciplina fiscale di carattere agevolativo che prevede che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Inoltre il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Pertanto le agevolazioni tributarie descritte per l’accordo di mediazione possono essere applicate anche all’accordo conciliativo che accerta l’usucapione di beni immobili e quindi, nel caso esaminato:

  •  l'imposta proporzionale di registro è dovuta per la parte eccedente il valore di euro 50 mila euro;
  • non sono dovute le imposte ipo-catastali indipendentemente dal valore dei trasferimenti oggetto dell'accordo (grazie al generico riferimento operato dal legislatore al comma 2 dell'articolo 17 del d.lgs n. 28 del 2010, che prevede l’esenzione di ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura).

Allegato

Interpello 235 del 31 luglio 2020

Tag: INTERPELLO 2024 INTERPELLO 2024 IPOTECARIA E CATASTALI IPOTECARIA E CATASTALI

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