Anche quest'anno, a partire dal 1° agosto e fino al 31 agosto 2023, scatta la sospensione del decorso dei termini processuali con riferimento al:
- processo civile,
- processo amministrativo,
- processo tributario.
In particolare, dal 1° agosto al 31 agosto 2023 i termini di natura processuale sono sospesi di diritto secondo l’articolo 1 della legge n. 742/1969 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Oltre a ciò, scatta anche la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie che prevede un periodo di stop dal 1° al 20 agosto di ogni anno.
Ciò vuol dire che gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
Attenzione al fatto che, cadendo il 20 agosto di domenica l’ultimo giorno utile diventa il 21 agosto.
Per approfondiere la sospensione dei pagamenti leggi anche: Sospensione termini agosto: quali pagamenti e adempimenti riguarda.
La sospensione feriale riguarda tutti i termini relativi agli adempimenti processuali e nel dettaglio:
- è sospeso il termine per la proposizione del ricorso 60 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato. Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 4 agosto, il termine per presentare ricorso inizia a decorrere il 1° settembre e scade il 30 ottobre.
- sono sospesi, tra gli altri:
- il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente 30 giorni dalla proposizione del ricorso,
- il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente 60 giorni dalla notifica del ricorso,
- i termini di impugnazione delle sentenze 60 giorni dalla notifica o, in mancanza, 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza
- i termini per il deposito di documenti, di memorie e di brevi repliche rispettivamente 20, 10 e 5 giorni liberi prima della data di trattazione.
Quest'anno tra le sospensioni di termini disposte, per gli eventi alluvionali verificatisi in alcuni territori di Emilia Romagna e Marche, dal decreto “Alluvioni” (Dl n. 61/2023), vi è quella dell'art 3 in materia di giustizia.
I termini processuali, compresi quelli della giustizia tributaria, sono sospesi dal 1° maggio al 31 luglio nei casi in cui una delle parti era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto alla data di inizio degli allagamenti.
La sospensione vale anche per il difensore che abbia gli stessi requisiti suddetti, a patto che l’incarico gli sia stato affidato prima della data di inizio delle inondazioni.
Pertanto le udienze fissate tra il 1° maggio e il 31 luglio sono rinviate a data successiva su istanza, presentata in qualunque forma:
- dal soggetto che matura il diritto alla sospensione,
- sia la parte o sia il difensore.
Ciò premesso è necessario pertanto evidenziare che la sospensione per alluvione si somma a quella generale su indicata e per questi contribuenti la sospensione continua fino a fine agosto.