Con Risposta a interpello n 231 del 30 luglio l’Agenzia delle entrate porta chiarimenti in merito alla rettifica dell’originaria richiesta di rimborso IVA e ai termini entro i quali si può presentare la dichiarazione integrativa.
In particolare, l’agenzia chiarisce che si può modificare la scelta dell'utilizzo del credito IVA (da rimborso a detrazione/compensazione), originariamente manifestata nella dichiarazione IVA 2017 (nel caso di specie dell’istante), relativa al periodo d'imposta 2016 a condizione che:
- il rimborso non sia stato ancora eseguito
e si presenti una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti per l’attività di accertamento di cui all’art. 57 del DPR n. 633/72 e cioè :
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria per gli avvisi relativi al periodo in corso al 31 dicembre 2016 e successivi,
- non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione originaria per gli avvisi relativi ai periodi di imposta precedenti al 2016
indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa.
Si precisa che l’istante è una società che ha presentato un modello IVA 2017 evidenziando quanto segue:
- VX2, un'imposta a credito
- VX4, un importo chiesto a rimborso
- VX5, un importo da riportare in detrazione o compensazione
L’istante chiede con interpello se sia possibile presentare una dichiarazione integrativa per revocare la precedente richiesta di rimborso indicato come sopra ed entro quali termini, avendo ricevuto dalla Agenzia una richiesta di documentazione relativa al suddetto rimborso alla quale non ha dato seguito poiché nel frattempo ha ritenuto più valida la possibilità di usare l’importo chiesto a rimborso, in detrazione.
L’istante ritiene di poter presentare una dichiarazione integrativa ed entro i termini previsti dall’art. 57 del DPR 633/97.
Il parere della agenzia come sopra detto è similare alla interpretazione dell’istante con ulteriori chiarimenti necessari alla presentazione della dichiarazione integrativa.
L’agenzia nel rilasciare l’orientamento praticabile dal contribuente precisa che:
- la circolare n 17/E del 2011 ha chiarito che in caso di mancata prestazione della garanzia, il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso IVA presentando dichiarazione integrativa entro i termini previsti dall’art 2 comma8-bis del DPR 322/98
- le circolari n 25/E del 2012 e n 35/E del 2015 hanno consentito al contribuente di presentare dichiarazione integrativa per modificare l’originaria domanda di rimborso, sia che intenda ridurre l’ammontare del rimborso, sia che voglia chiedere un rimborso maggiore di quello indicato in dichiarazione
- nel 2016 il DL n 193 all’art 5 ha equiparato i termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa sia che sia a favore dell'Amministrazione sia che sia a favore del contribuente stabilendo la presentazione entro i termini di accertamento previsti dal su citato art 57 del DPR 633/72.
L’allineamento di cui si parla ha generato le seguenti conseguenze:
- la modifica dei termini per la liquidazione e accertamento della dichiarazione integrativa ad opera della Amministrazione per i soli nuovi elementi indicati nella stessa
- la possibilità di diverse modalità di utilizzo dell’eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa a seconda dei termini di presentazione.