Il Superbonus 110% può essere sfruttato non solo dai proprietari dell’immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi edilizi, ma anche dai detentori o possessori dello stesso. Come ad esempio inquilini, usufruttuari, comodatari e cosi via.
Le persone fisiche che possono accedere al bonus sono quindi svariate. Ciò è quanto ha affermato l'Agenzia delle Entrate nella risposta all’ interpello 215 del 14 luglio 2020, con la quale ha fornito chiarimenti in merito ai beneficiari dell’agevolazione per interventi di ristrutturazione (cfr. file allegato).
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che il soggetto persona fisica immesso nella detenzione dell'immobile, può essere titolare delle detrazioni relative alle spese di recupero del patrimonio edilizio da lui sostenute, in qualità di detentore dell'immobile.
L’agenzia ha specificato che, nel caso di spese sostenute dall'inquilino o dal comodatario (soggetti non proprietari che detengono l'immobile) le detrazioni continueranno ad essere fruite da tali soggetti anche se il rapporto di locazione o comodato termina prima che sia trascorso il termine decennale di fruizione delle detrazioni.
L’aspetto segnalato viene confermato anche nella recentissima guida al Superbonus pubblicata dall’ Agenzia delle Entrate, nella quale viene specificato che, tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione rientrano quelli che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto. I beneficiari sono quindi:
- il proprietario;
- il nudo proprietario;
- il titolare di altro diritto reale di godimento sull’ immobile come l’ usufrutto, l’ uso, l’ abitazione o la superficie;
- il detentore dell’immobile (con contratto di locazione o comodato) con consenso del proprietario all’ esecuzione dei lavori.
In generale, si fa presente che il decreto Rilancio (convertito in legge) ha previsto che il Superbonus possa essere fruito dai seguenti soggetti:
- condomìni (in questo caso spetta a tutti i condomini indipendentemente dal fatto che siano persone fisiche o titolari di reddito d’impresa o professionale. Spetta quindi anche ai soggetti Ires che partecipano alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni).
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa relativamente agli immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente alle parti di immobile adibiti a spogliatoi.